- scritto da Giovanna Barbaro
- categoria Leggi e decreti
Attestato di prestazione energetica. Chiarimenti e modalità di calcolo dell’APE
All’entrata in vigore del Decreto Legge 63/2013 per l’attestato di prestazione energetica –lo scorso 4 agosto con la legge di conversione n. 90– è immediatamente seguita una serie di circolari, sia da parte del Ministero che del CNN, con il fine di sanare i dubbi interpretativi su modalità di calcolo e incongruenze sollevati dai diversi portatori d’interesse. Di seguito vi proponiamo i primi chiarimenti ufficiali sull’APE –ma non saranno gli ultimi vista la carenza di congruenza del panorama normativo– e alcune nostre riflessioni riguardo alle principali contestazioni riferite alle novità introdotte dal menzionato decreto legge.
AGGIORNAMENTO SULLA REDAZIONE DELL'APE (1 Ottobre 2015)
In seguito all'entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge 90/2013, il giorno 1 Ottobre 2015, le modalita' di redazione dellAttestato di Prestazione Energetica (APE) sono cambiate.
Per conoscere:
- come redigere la nuova relazione tecnica per l'APE;
- come calcolare l'APE (Attestato di Prestazione Energetica) e e l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica);
- come tenere conto del contributo dell'energia da FER (Fonti di Energia Rinnovabile);
- come effettuare le verifiche in tre semplici passaggi,
consultare il nuovo articolo sulla redazione dell'APE dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge 90/2013.
CHIARIMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Il cambio della denominazione del documento –da allegare ai rogiti notarili – da ACE (attestato di certificazione energetica) ad APE (attestato di prestazione energetica) ha già generato un problema tutt’altro che marginale. In pratica, alcuni notai hanno respinto il documento ACE in quanto non più rispondente alla nuova normativa. Alcuni software per la redazione della certificazione energetica non consentono la modifica della denominazione e così i certificati continuano a chiamarsi ACE.
Con la circolare interpretativa del CNN dello scorso 7 agosto viene dunque chiarito che, per una vendita posta in essere dopo l’entrata in vigore del nuovo DL il venditore potrà avvalersi ancora dell’eventuale ACE rilasciato in data anteriore, se ancora in corso di validità.
Precisiamo che l’APE –come il suo predecessore– salvo modifiche apportate prima della sua scadenza (ad esempio della classe energetica o della destinazione d’uso) ha validità di dieci anni.
Tuttavia, l’Attestato di prestazione energetica può decadere il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per la manutenzione dell’impianto (generalmente della caldaia a gas) quando questa venga omessa. Infatti, all’APE devono essere allegati in originale, o anche in copia, i libretti degli impianti con registrati tutti gli interventi.
Per quanto concerne l’obbligo di allegare l’APE anche nel caso dei contratti di locazione, la disciplina non si applicase non si è in presenza di una nuova locazione (ad esempio un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione), vedasi articolo 12 comma 9.
Facciamo osservare un’incongruenza nella ratio del legislatore rispetto al principio su cui si basa la norma stessa: da una parte vuole assolvere l’obbligo, indicato dalla direttiva UE, di estendere i benefici dell’APE ai locatari, oltre che agli acquirenti, e dall’altra però esclude a detto privilegio gli inquilini di vecchia data. In realtà, tutti i contratti di locazione stipulati senza l’allegazione dell’ACE o dell’APE dovrebbero decadere se venisse rispettata la direttiva di riferimento. Inoltre, a nostro avviso l’APE fornirebbe agli inquilini informazioni utili, specie nei casi in cui essi sono obbligati –secondo regole non scritte– a pagare un forfait sui consumi totali secondo un rapporto poco trasparente con il proprietario, quindi iniquo.
In ultima analisi, in questo caso gli inquilini virtuosi non verrebbero premiati come dovrebbero, ma impediti nel conseguimento dell’efficienza in termini di consumo di risorse non rinnovabili soprattutto per la climatizzazione invernale ed estiva (quest’ultima omessa nelle valutazioni delle prestazioni energetiche). A tutt’oggi, nei regolamenti condominiali, per assurdo, hanno maggior rilevanza i criteri di carattere estetico rispetto a criteri per il perseguimento del comfort e quindi del risparmio energetico a tutela dell’inquilino. È il caso delle controversie tra quest’ultimo e il proprietario per l’installazione di schermature solari. Molti amministratori di condominio impediscono l’istallazione di schermature anche quando queste non sono espressamente negate, o definite nel regolamento condominiale, e i proprietari si rifiutano di investire in questo tipo di opere.
Per quanto riguarda i contratti di gestione degli impianti di climatizzazione ad uso pubblico anch’essi devono prevedere l’APE dell’edificio o dell’immobile in cui insistono.
In linea generale, diciamo che rimangono esclusi dalla dotazione dell’APE gli edifici per i quali non è necessario garantire un comfort abitativo (ad esempio: i garages, i depositi, le cantine, espressamente contemplati, o come centrali termiche, locali contatori, legnaie, stalle, ecc.).
In ogni caso, l’obbligo di dotare l’edificio di un’APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE (vedasi art. 6 comma 10 DL 63/2013).
CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Poiché sono stati sollevati, dagli addetti ai lavori e anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica, dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013, il ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno chiarire come segue con la circolare n.16416 del 7 agosto 2013.: “L’articolo 13 del DL 63/2013, come convertito con modificazioni in legge n. 90, prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il DPR 59/2009; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire un’applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.”
Pertanto fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal menzionato, nelle regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/UE continueranno ad applicarsi le normative regionali in vigore. Tuttavia, le perplessità restano perché la L 90/2013 e, in particolare la clausola di cedevolezza, afferma un principio diverso rispetto alla conclusione del ministero dello Sviluppo economico.
MODALITÀ DI CALCOLO DELL’APE
Nelle more dell’aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento –per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE– le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
- Raccomandazione CTI 14/2013: “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
- EN UNI TS 11.300:
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- Parte 1 (Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
- Parte 2 (Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione);
- Parte 3 (Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva);
- Parte 4 (Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione di acqua calda sanitaria);
- UNI EN 15193 (Requisiti energetici per illuminazione).
CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA
Come dicevamo, la L 90/2013 ha modificato la clausola di cedevolezza del DLgs 192/2005 con ricadute di non poco conto in termini di sanzioni e di validità dei contratti di alienazione degli immobili. Prima della correzione, la clausola stabiliva che la legge statale in materia di prestazione energetica in edilizia perdeva la gerarchia rispetto alla legislazione regionale qualora quest’ultima avesse recepito la direttiva 2002/91/UE. Dallo scorso agosto la situazione cambia: secondo la L 90 la normativa regionale prevale su quella statale qualora questa abbia recepito la direttiva 2010/31/UE.
La ratio della clausola viene spiegato in un documento della Camera. Essa viene riscritta con una doppia finalità: da un lato per rispettare le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari, attribuite alle regioni dal nuovo art. 117 della Costituzione, e dall’altro per garantire allo Stato uno strumento per evitare l’insorgere di una responsabilità nei confronti dell’Unione europea a seguito dell’eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni.
LE REGIONI CHE HANNO RECEPITO LA DIRETTIVA 2010/31/CE E QUALI NO
In teoria dunque la L 90 non comporta nessun cambiamento per le regioni e provincie autonome che con proprie leggi hanno recepito la direttiva 2010/31/UE. Tra queste: la Liguria (LR 23/2012), la Valle d’Aosta (Dgr 1606/2011) e la provincia di Bolzano (Dgp 939/2012), dove si continuerà ad applicare la legge regionale.
In tutte le altre regioni continua invece ad applicarsi la normativa nazionale (DLgs 192/2005 e DPR 59/2009) e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI) così come avveniva prima del 4 agosto. Ricordiamo che il documento non si chiamerà più ACE ma APE. Ciò finché la metodologia di calcolo dell’APE non sarà aggiornata da uno o più decreti del ministero dello Sviluppo economico. Con i nuovi decreti infatti sarà abrogato il DPR 59/2009 e le modalità di calcolo saranno aggiornate alla direttiva 2010/31/UE.
Concludiamo lasciando la porta aperta alla soluzione del seguente quesito: è più conveniente seguire le indicazioni ministeriali o la clausola di cedevolezza?