ACE si trasforma in APE: l’attestato di certificazione diventa di prestazione

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Cambia una lettera nell’acronimo e l’Attestato di certificazione energetica (ACE) diventa Attestato di prestazione energetica (APE). Il Decreto 63/2013 che istituisce il nuovo attestato non solo introduce un bonus per chi ristruttura casa, ma apre a nuovi metodi per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, con pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.Come per l’Ace, anche l’Ape sarà rilasciato da certificatori con qualifica anche se è nota la diatriba che ha mercificato e reso vani gli obbiettivi della valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici ad oggi.

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L’ACE diventa APE. Cosa sta accadendo nelle regioni italiane?
Ci sono Regioni che ancora non hanno legiferato in materia e sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Friuli–Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Umbria, Veneto e Sardegna.
Per queste regioni vale la normativa nazionale ex Legge 90/2013, il che significa produrre l’attestato di prestazione seguendo la normativa nazionale (D.Lgs. 192/2005 e DPR 59/2009) e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI), chiamando semplicemente il documento non più attestato di certificazione ma di prestazione energetica.
Questo sistema sarà valido finché la procedura di calcolo attuale non sarà modificata da ulteriori decreti che si prevede che in un futuro non lontano abroghino il DPR 59/2009 e aggiornando la metodologia di calcolo alla direttiva europea 2010/31/CE.

Ci sono per contro Regioni che hanno attuato già la direttiva 2010/31/CE (aggiornando la metodologia di calcolo) e sono le provincie autonome che con proprie leggi avevano recepito la direttiva 2010/31/CE, inoltre la Liguria (LR 23/2012) e la Valle d’Aosta (D.GR 1606/2011) che hanno in vigore le proprie leggi regionali.
Infine ci sono le Regioni che non hanno attuato la direttiva 2010/31/CE mantenendo la propria normativa regionale ma non adeguandola alle norme europee. Secondo fonti non autorevoli per esse dovrebbe valere la normativa statale, come per le regioni che in materia non hanno mai legiferato.

QUALI SONO LE NOVITÀ DELL’APE?
La prima novità dell’Attestato di prestazione è che la legge di conversione al decreto 63/2013 stabilisce all’articolo 3 bis non più una semplice sanzione amministrativa ma bensì la nullità dell’atto per “la mancata allegazione dell’Ape ai contratti di vendita, di locazione e di trasferimento di immobili a titolo gratuito (…)” , obbligatorietà già prevista a partire dal gennaio 2012 per la compravendita di immobili.

La seconda novità riguarda l’inadeguatezza dell’attestato rispetto alla direttiva 2010/31/CE, ossia il fatto che l’attestato sia redatto seguendo una legge regionale che non sia stata ancora allineata alle modifiche dello scorso Agosto. Anche in tal caso vige confusione.

Secondo una nota del Ministero dello Sviluppo datata 7 Agostonelle regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE – e non della 2010/31/CE (…) continueranno ad applicarsi le normative regionali in vigore”.

Secondo la vigente Legge 90/2013 – da qualche settimana entrata in vigore – si dovrebbe far riferimento a quella che viene definita “clausola di cedevolezza” di seguito riportata integralmente e che altro non è che la modifica dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 così riscritto:
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”.

Le regioni che hanno una propria normativa e non si sono adeguate alla 2010/31/Ce dovranno seguire non più le proprie direttive ma quelle nazionali.

I TERMINI DELL’APE E I CONTRASTI CON L’ACE
Se è stato emesso un Attestato di certificazione per un immobile, prima dell’entrata in vigore della legge, esso resterà in vigore fino alla sua scadenza. Durata massima di 10 anni e obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare sono due regole che continueranno a valere per ora che l’Ace diventa Ape.

Nel momento in cui però non siano rispettati gli obblighi previsti dal decreto 16 aprile 2013 sul controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, l’Ace emesso (e non sostituito da quello di prestazione) decadrà automaticamente il 31 dicembre dell’anno successivo.

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LE SANZIONI PER CHI NON SI ADEGUA
Il decreto 63/ 2013 convertito in legge 90/2013 prevede per i proprietari degli immobili, che non alleghino l’Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, il pagamento di una sanzione che va dai 3.000 ai 18.000 euro. Per il professionista poi è prevista la sanzione compresa tra 700 e 4.200 euro nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.

Ci si chiede, visti i precedenti, in che misura la normativa agirà come mezzo per sensibilizzare l’adeguamento dell’efficienza energetica degli edifici o come palliativo per ridurre l’ormai affollato e screditato mondo dei certificatori che si rivelano realmente “qualificati” e competenti per una percentuale assai esigua: merito anche dell’inesistente controllo da parte dello stesso Ministero che sino ad oggi ha lasciato che circolassero offerte sui certificati energetici proposte da sedicenti e fantomatici professionisti celati dietro i famigerati Groupon!




Mariangela Martellotta

Mariangela Martellotta Architetto

Architetto pugliese. Prima di decidere di affacciarsi al nascente settore dell’Ecosostenibilità lavorava nel settore degli Appalti Pubblici. È expert consultant in bioarchitettura e progettazione partecipata. Opera nel settore della cantieristica. È membro della Federazione Speleologica Pugliese.