Nuovo DLgs 48/2020: novità efficienza e prestazione energetica e gli APE

Decreto 48/2020 sull'efficienza energetica

Il nuovo Decreto Legislativo n. 48/2020 che apporta novità sull’efficienza energetica, la prestazione energetica e sulla normativa che regola gli APE (Attestati di Prestazione Energetica) è ora in vigore.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 giugno, il DLgs 48/2020 recepisce le direttive 2012/27 sull'efficienza energetica e Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia apportando così delle modifiche al Dlgs 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici) e abrogando alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Il DLgs 10 giugno 2020 non modifica solo normative sull’efficienza energetica in edilizia, ma anche alcune disposizioni in materia edilizia.

Contenuti principali del DLgs  10 giugno 2020, n. 48

I contenuti principali del DLgs 48/2020 sono raggruppati in 4 Capi: 

  • Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
  • Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
  • Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
  • Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali

Le novità del nuovo Decreto sull’efficienza energetica

Le novità del nuovo decreto 48/2020 sull’efficienza energetica e la prestazione energetica sono principalmente 8:

  • Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni (art.3 e 4 DLgs 48/2020)
  • Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare (art.5 DLgs 48/2020)
  • Mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica (art.6, comma 3-sexies, DLgs 48/2020)
  • Impianti di climatizzazione - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva (art.10 DLgs 48/2020)
  • Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine (art.7 DLgs 48/2020)
  • APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento di una sanzione in caso di omissione dell’APE (art.9 DLgs 48/2020)
  • Calcolo della prestazione energetica degli edifici - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici (art.6 DLgs 48/2020)
  • Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (art.8 DLgs 48/2020)

Ecco il dettaglio di tutte e 8 le principali novità del nuovo decreto legislativo 48/2020.

Novità del DLgs 48/20: Terminologia 

art.3 e 4 DLgs 48/2020 - Novità riguardanti l'aggiunta e modifica di terminologie e definizioni

Tra le novità del nuovo Decreto sull’efficienza energetica si menzionano l’aggiunta e modifica di terminologie e definizioni in merito all’efficienza energetica e alla prestazione energetica in edilizia (art.3 e 4 DLgs 48/2020). Nello specifico, il decreto modifica le definizioni di «generatore di calore», di «sistema tecnico per l'edilizia» e di «impianto termico» e aggiunge nuovi termini contenuti nella direttiva 844/2018/Ue.

Sono coniate inoltre nuove definizioni tra le quali «contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (Epc)», «microsistema isolato», «sistema di automazione e controllo dell'edificio (Bacs)» e «sistemi alternativi ad alta efficienza», le cui definizioni fanno capo ai nuovi requisiti che dovranno possedere gli edifici di nuova costruzione o di recente ristrutturazione. 

Tali definizioni inoltre ampliano l'ambito di intervento della precedente normativa che ora disciplina anche l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.

Novità del DLgs 48/20: Ristrutturazioni immobiliari

art.5 DLgs 48/2020 - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare

Il decreto interministeriale previsto per l'11 luglio 2020 (entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 48/2020), adotterà una strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare di edifici pubblici e privati, al fine di ottenere entro il 2050 un patrimonio immobiliare nazionale “carbon neutral” e ad elevata efficienza energetica, agevolando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti a energia quasi zero.

La strategia dovrà essere recepita nel PNIEC - Piano nazionale integrato per l'energia e il clima pubblicato sul sito del MISE lo scorso Gennaio 2020. Il Decreto Interministeriale dovrà essere emanato su proposta del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) dopo consultazione con la Conferenza unificata.

Novità del DLgs 48/20: Mobilità elettrica

art.6, comma 3-sexies,  DLgs 48/2020 - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica

Al fine di sviluppare una rete di ricarica per la mobilità elettrica, il nuovo decreto 48/2020 sull’efficienza energetica e la prestazione energetica introduce dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti tra cui l’obbligo di installazione di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, in quelli sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di dieci posti auto. In particolare entro il 1° gennaio 2025 la norma prevede quanto segue:

Negli  edifici  di  nuova  costruzione,  negli  edifici sottoposti  a  ristrutturazione  importante  e  negli   edifici   non residenziali dotati di più di venti posti  auto  sono  rispettati  i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

a) negli edifici non  residenziali  di  nuova  costruzione  e negli  edifici  non  residenziali   sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:

1) almeno  un  punto  di  ricarica  ai  sensi  del  decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della  direttiva 2014/94/UE;

 2) infrastrutture di canalizzazione, vale a  dire  condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine  di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici […]

Un decreto del MISE (da emanare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture, e acquisita l'intesa in Conferenza unificata) darà il via all’attuazione di tali obblighi.

Novità del DLgs 48/20: Impianti di climatizzazione

art.10 DLgs 48/2020 - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

Tra le novità del DLgs 48/2020 l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi della nuova direttiva 2018/844/Ue, che il decreto rimanda ad uno specifico DPR.

Il Decreto n. 48 del 2020  introduce all'articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005 i seguenti criteri e contenuti in merito all’esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione:

1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;

2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia;

3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico;

4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, e' obbligatorio consentire l'accesso all'impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni;

5) sono definite le modalità per l'integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d).”

Novità del DLgs 48/20: Incentivi fiscali

art.7 DLgs 48/2020 - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine

Gli  incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici (ex art.4-ter comma 1, DLgs 192/2005), promuovono il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili garantiscono così confort e risparmio energetico (e relativo risparmio economico), grazie alla loro accessibilità da parte di una gran fetta di utenti. Tali provvedimenti di incentivazione si basano su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine.

Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri (come da art. 7, comma 1, DLgs 48/2020):

  1. prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
  2. i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
  3. il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione (redatti da tecnici abilitati);
  4. la diagnosi energetica (redatta da tecnico abilitato);
  5. un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Inoltre articolo 7 del DLgs 48/2020, che recepisce la direttiva UE n. 844, prevede che gli incentivi fiscali normati nei cosiddetti “eco bonus” saranno concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti, ma perché ciò diventi operativo sarà necessario un Decreto del Presidente della Repubblica che fissi i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia.

 

Novità per gli APE nel DLgs 48/2020

Anche gli APE, Attestati di Prestazione Energetica, con il Decreto 48/2020 subiscono delle modifiche.

Le novità per gli APE nel DLgs 48/2020 sono definite nell’articolo 9 del decreto e sono 3:

  • pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita immobiliare;
  • saranno le Regioni e le province autonome, e non più il MISE, a dover accertare e contestare le violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita;
  • l’Agenzia delle Entrate segnalerà i contratti privi di APE

Gli Attestati di Prestazione Energetica subiranno quindi tre principali modifiche, che vediamo nel dettaglio:

  • pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita immobiliare

L’obbligo di allegare l’APE agli atti o di dichiararlo in sede di stipula di contratto, non varia come non sono state modificate le entità sanzionatore per i trasgressori:

  • Da 1.000 a 3.000 euro per i contratti di locazione (tali somme sono dimezzate se la durata della locazione non supera i 3 anni)
  • Da 3.000 a 18.000 euro negli altri casi.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esonera dall'obbligo di dover comunque presentare, entro 45 giorni dalla contestazione, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) o la dichiarazione in cui si afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alle prestazioni energetiche.

  • saranno le Regioni e le province autonome, e non più il MISE, a dover accertare e contestare le violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione

Il Dlgs 48/2020, trasferisce dal MISE, alle Regioni e alle province autonome le competenze che riguardano l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita, di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione.

La dichiarazione e l'APE vanno presentati non più al ministero dello Sviluppo economico, bensì alle regioni o alle province autonome di competenza.

Le competenze sanzionatorie in materia di APE vengono semplicemente attribuite alle regioni e alle province autonome, che devono inoltre accertare l’eventuale contestazione delle violazioni là dove ci siano ricorsi.

  • l’Agenzia delle Entrate segnalerà i contratti privi di APE

Il Dlgs 48/2020 inoltre stabilisca che l'Agenzia delle Entrate individui d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome quali siano le informazioni utili tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti per intraprendere un procedimento sanzionatorio. Tali informazioni, precedentemente concordate e vagliate dal MISE (prima della pubblicazione del DLgs 48/2020) saranno ora inviate per il relativo controllo alla regione o alla provincia autonoma di competenza, per accertamento o eventuale contestazione.

La storia della normativa degli Attestati di Prestazione Energetica

  • L’ACE nel DLgs 192/2005 - Il Decreto legislativo n°192 del 19 agosto 2005, sul rendimento energetico degli edifici, prevedeva che gli edifici di nuova costruzione e quelli da ristrutturare, fossero dotati del cosiddetto Attestato di Certificazione Energetica da allegare all’atto di compravendita.
  • L’ACE dal 1 luglio 2010 - Sebbene già dal 1 luglio 2010 fosse obbligatorio predisporre l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non solo per la vendita di immobili ma anche nel caso di contratti di locazione, locazione finanziaria e affitto di azienda (nuovi o rinnovati, riferiti a una singola unità immobiliare o a più unità immobiliari) e per la vendita tale obbligo fosse in vigore dal 1 luglio 2009, si è dovuto attendere fino allo scorso Marzo per recepire concretamente la direttiva comunitaria, visto che dal 2005 gli “obblighi” venivano costantemente rimandati.
  • L’APE nella Legge 90/2013 sulla prestazione energetica in edilizia - Già nel 2013 erano subentrate delle novità in merito alla certificazione della prestazione energetica degli edifici, con il Decreto Legislativo 63/2013 convertito nella Legge 90/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Con l’avvento della Legge 90/2013 diverse sono state le novità ma le principali furono:
    - La sostituzione dell’ACE (Attestato di certificazione energetica) con l’APE (Attestato di Prestazione Energetica);
    - L’obbligo di allegare l’APE ai contratti di vendita, atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;
    - Un nuovo e più articolato regime sanzionatorio.

Tutto ciò era finalizzato a premiare l’edilizia di qualità e a far passare il messaggio che l’APE fosse un diritto per chi prendeva in locazione o acquistava un immobile e avesse così trasparenza sulle qualità e le carenze dell’immobile stesso dal punto di vista energetico.

Novità DLgs 48/2020: Calcolo della prestazione energetica degli edifici

art.6 DLgs 48/2020 - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici

Gli aggiornamenti di cui all’art.6 saranno decretati nello specifico dal MISE, di concerto con altri ministeri. L'Enea, in collaborazione con il CTI, predisporrà e sottoporrà al MISE uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente all'aggiornamento normativo: questo passaggio servirà per adeguare senza conseguenze negative la metodologia di calcolo alle norme tecniche contenute nell’Allegato di cui al Decreto 48/2020.

Vengono anche modificati i criteri generali che il ministero dello Sviluppo economico deve seguire nell'emanare i provvedimenti che servono ad aggiornare le prescrizioni e i requisiti minimi che, relativamente alle prestazioni energetiche, gli edifici e le unità immobiliari devono osservare in caso di nuova costruzione, di ristrutturazioni importanti e di riqualificazione energetica.

Tra i nuovi criteri la previsione secondo cui sia gli edifici di nuova realizzazione che quelli esistenti – nel caso di sostituzione del generatore di calore là dove sia tecnicamente ed economicamente fattibile – devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare.

Un altro criterio interessante e la cui previsione è l’implementazione tecnologica degli immobili, è quello stabilito al comma 1, punto 2), con la modifica al DLgs 192/2005: in particolare nel DLgs 48/2020 si fa presente quanto segue:

3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati  di  impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW,  sono  dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della Direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni

Novità Decreto legislativo 48/2020: Portale Nazionale

art.8 DLgs 48/2020 - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici 

Il Decreto legislativo 48/2020 prevede l'istituzione - presso l'Enea - del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (già previsto dal DLgs 192/2005 all’art. 4-quater e poi mai attuato), il cui scopo era ed è confermato anche nel nuovo DLgs:

É istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e  alla  pubblica  amministrazione informazioni  sulla  prestazione  energetica  degli  edifici,   sulle migliori pratiche per le  riqualificazioni  energetiche  efficaci  in termini  di  costi,  sugli  strumenti  di  promozione  esistenti  per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi  compresa  la sostituzione delle caldaie a  combustibile  fossile  con  alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. […]

Tale strumento fornirà informazioni e supporto ai cittadini, alle imprese e agli Enti Pubblici.

Come funzionerà il Portale e quali saranno le sue interfacce con i catasti regionali già istituiti e quant’altro sono questioni che verranno affrontate da uno specifico decreto attuativo a cura del MISE, da adottarsi di concerto con il ministeri dell'Ambiente, dell'Economia e dell'Innovazione tecnologica (sentita la Conferenza unificata), il tutto – come già era previsto nel DLgs 192/2005, da attuarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del nuovo DLgs 48/2020.

Edifici che non ricadono nel campo di applicazione del decreto

Va ricordato che sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 192/2005 gli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

“Nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o catasto dei fabbricati) sono presenti beni immobiliari privi di rendita. Tra questi vi sono i cosiddetti fabbricati collabenti. Il termine, d’uso nel linguaggio catastale, sicuramente non è invece usuale nel linguaggio corrente.[…] La categoria F/2 - Unità collabenti va attribuita a immobili diroccati, ai ruderi, ovvero ai beni immobili caratterizzate da notevole livello di degrado che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale, temporalmente rilevante.” 

(Fonte Agenzia delle Entrate – “I fabbricati collabenti: stock e distribuzione territoriale”)

Vengono esclusi però anche porzioni di edifici e tipologie di edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica, quali: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione.

Il DLgs 48/2020 attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, cercando in tal modo di ottimizzare il rapporto tra oneri e benefici per l’intera collettività.

Mariangela Martellotta

Mariangela Martellotta Architetto

Architetto pugliese. Prima di decidere di affacciarsi al nascente settore dell’Ecosostenibilità lavorava nel settore degli Appalti Pubblici. È expert consultant in bioarchitettura e progettazione partecipata. Opera nel settore della cantieristica. È membro della Federazione Speleologica Pugliese.