Certificato di prestazione energetica: la direttiva europea 2010/31/CE

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Entro il 9 luglio 2012 gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno recepire la Direttiva Comunitaria 2010/31/CE nei propri regolamenti nazionali e regionali. La suddetta norma ha sostituito, dal 1° Febbraio 2012, la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia e prevede che per l’anno 2020 gli edifici sianoad energia quasi zero”, cioè che necessitino di un bassissimo se non nullo fabbisogno energetico – coperto

principalmente da fonti rinnovabili – ed abbiano un’altissima prestazione energetica. Il ricorso all’uso di combustibili fossili deve essere ridotto al minimo perché, sebbene fonti essenziali di energia, sono altamente inquinanti e produttori di CO2. Negli ultimi anni, inoltre, l’uso di impianti di condizionamento d’aria è aumentato notevolmente comportando eccessivi bisogni di energia elettrica e danni all’ambiente, quindi la direttiva consiglia l’uso di strategie per migliorare le prestazioni termiche durante il periodo estivo, come ad esempio calcolare la capacità termica dell’involucro, il raffrescamento passivo, l’ombreggiamento.

Occorre, poi, rispettare gli impegni presi a livello internazionale che prevedono di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C, di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20% e raggiungere l’obiettivo dell’ indipendenza energetica dell’Unione Europea, potenziando le fonti rinnovabili. Dato che il 40% dell’energia globale europea è prodotta dagli edifici, su di essi occorre intervenire per migliorarne la prestazione energetica, in considerazione delle condizioni locali, climatiche e dei costi.

PRESTAZIONE ENERGETICA

La direttiva delinea in modo generale come effettuare il calcolo della prestazione energetica degli edifici – che si può differenziare a livello nazionale e regionale – e quali sono i fattori da prendere in considerazione, come le caratteristiche termiche, il tipo di impianto di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento ecc. Al fine di conseguire un equilibrio ottimale tra costi iniziali e risparmi a lungo termine, gli Stati Membri dovranno fissare i requisiti minimi di prestazione energetica, (aggiornandoli ogni 5 anni) per gli edifici nuovi, esistenti e ristrutturati, per gli elementi dell’involucro edilizio, per i sistemi tecnici. Possono essere esclusi dal calcolo della prestazione energetica gli edifici tutelati, temporanei, agricoli, residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno, i luoghi di culto, i siti industriali, le officine, i fabbricati indipendenti sotto i 50 m².

La direttiva 2009/125/CE relativa ai prodotti connessi all’energia e la direttiva 2010/30/CE riguardante l’indicazione del consumo di energia, insieme ad altri strumenti dell’Unione Europea, fanno parte di un quadro giuridico più ampio relativo ai requisiti di prestazione energetica, al risparmio energetico e ai benefici ambientali.

Ma, principalmente, la direttiva 2010/31/CE stabilisce che entro il 31 Dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ‘edifici a energia quasi zero’. Un anticipo di due anni, il 31 Dicembre 2018, invece, per tutti gli edifici pubblici.

STRUMENTI FINANZIARI
Per incentivare le misure legate all’efficienza energetica, l’Unione ha elaborato vari strumenti finanziari – fondi Jeremie, Marguerite, Elena, il Patto dei Sindaci, il Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità – mentre gli Stati membri dovranno fare assistenza e consulenza per incoraggiare investimenti e attività, oltre a dare il buon esempio ponendosi obiettivi più ambiziosi per gli edifici pubblici.

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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La prestazione energetica di un edificio sarà attestata in un apposito certificato – il Certificato di Prestazione Energetica – valido 10 anni, che dovrà essere rilasciato per edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati e per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. La soglia di 500 m² passerà a 250 m² dopo 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva. Nei luoghi pubblici l’attestato di prestazione energetica deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico; in tutti gli annunci immobiliari dovrà essere allegato l’indicatore di prestazione energetica.










Angela Crovace

Angela Crovace Architetto

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