Audit energetico obbligatorio con la nuova direttiva 2012/27/UE

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Il 4 dicembre 2012 è iniziato il conto alla rovescia per il recepimento della 2012/27/UE, la nuova direttiva comunitaria sull’efficienza energetica. Entro il 5 giugno del 2014 l’Italia dovrà fissare i propri obiettivi a lungo termine superando quelli previsti nel c.d. “Pacchetto clima–energia 20–20–20”. Dal momento che la fonte energetica più ecosostenibile è quella non consumata, allora, comprenderemo bene il perché la diagnosi energetica

diventerà –nel prossimo futuro– la prassi obbligatoria per conseguire gli ambiziosi obiettivi in termini di efficienza e di risparmio tracciati dalla Roadmap 2050 per la decarbonizzazione e denuclearizzazione del settore energetico.

DAL FALLIMENTO DELLE POLITICHE ATTUALI AD UNO SCENARIO SOSTENIBILE FUTURIBILE

Agli Stati Generali della Green Economy (XVI edizione della fiera di Ecomondo–Key Energy) è stato reso noto che le politiche d’incentivazione della riqualificazione energetica del parco edilizio esistente adottate fin’ora dai Governi degli Stati membri hanno ottenuto, solo in limitati casi, risultati interessanti.
Nel nostro Paese, ad esempio, è stato rilevato che la normativa sulla certificazione energetica degli edifici ha piuttosto innescato il mercato del “pezzo di carta” più economico (un’ACE via telefono a soli 35 €!) una corsa al ribasso animata più dall’ingenua furbizia di risparmiare –nel breve periodo– che dall’avvedutezza di comprendere ben più importanti risparmi in bolletta –nel medio lungo termine– fondati su accurate diagnosi energetiche, tarate su imprescindibili valutazioni del comfort indoor.

Un dato: oltre il 40% del consumo energetico nella Comunità Europea è imputato ai settori residenziale e terziario. Purtroppo il 70% di tale quota è dovuto all’alimentazione degli impianti per il riscaldamento e il raffreddamento dell’aria negli edifici. Considerando che il settore impiantistico è in espansione –grazie ad aggressive politiche d’incentivazione– i suoi consumi e le conseguenti emissioni di CO2 non sono affatto da trascurare e a maggior ragione se consideriamo l’incremento progressivo della temperatura del Pianeta.
In edifici “colabrodo” non ha nessun senso riqualificare solamente gli impianti; eppure le statistiche indicano che fin’ora questa è stata la tendenza prevalente rispetto ad interventi mirati alla riqualificazione delle prestazioni termiche di: muri, coperture, infissi e di tutto ciò che costituisce l’involucro edilizio. Ad esempio, per regolare la temperatura degli ambienti si sprecano preziose risorse energetiche non rinnovabili a causa di una inefficienza diffusa dell’involucro; in particolare è stato stimato che la dispersione di calore tramite pareti e finestre oscilli tra il 25% e il 40% del fabbisogno termico.

Numerosi studi hanno dimostrato che investire sul miglioramento del comfort nell’industria si traduce in una maggior produttività, mentre nelle abitazioni in un maggiore benessere diffuso.
Evidentemente, le crisi restringono l’orizzonte temporale d’investimento e inoltre il parametro benessere non è facile da quantificare a livello economico, per cui viene escluso a priori.
Quante volte ci è capitato di non trovare confortevoli le abitazioni di alberghi, ristoranti, ospedali o uffici e magari poi ci è successo di ammalarci?

Tornando alle ragioni delle distorsioni del mercato italiano, ebbene potrebbero trarre origine innanzi tutto dall’assenza di un piano energetico nazionale capace di dare certezze nel lungo periodo, così come richiesto dagli investitori. Solo il passato settembre è finalmente circolata una bozza della Strategia Energetica Nazionale (SEN), in cui i consumi di energia primaria al 2020 sono stimati in calo del 4% rispetto ai livelli del 2010, mentre quelli elettrici sono previsti stabili nel decennio. Entro la fine del decennio gli investimenti previsti riguarderanno: il 72% dei 180 miliardi € stanziati per la riqualificazione energetica del parco edilizio commerciale e residenziale esistente e per le fonti rinnovabili, due comparti destinati ad interagire sempre più strettamente; mentre il 28% è attribuibile alle fonti non rinnovabili.

L’altra ragione, del fallimento dell’attuale politica di riqualificazione energetica, si troverebbe nell’inefficacia dell’attuale sistema di controlli delle certificazioni degli edifici da parte di enti super partes. Succede molto spesso che il tecnico chiamato a certificare debba agire sotto pressioni da parte della committenza (generalmente imprese costruttrici che sono anche agenzie immobiliari) tali da attentare alla sua indipendenza intellettuale. In alcune regioni, leader nella certificazione degli edifici e quindi dotatesi di uno specifico corpo legislativo sanzionatorio, si è addirittura assistito al consolidamento di associazioni specializzate nella tutela assicurativa dei certificatori membri per aiutarli a fronteggiare situazioni di conflitto per discordanza tra certificazioni e controperizie.

SCOPO DELL’AUDIT ENERGETICO
La diagnosi energetica è già in uso in quelle aziende obbligate a dotarsi della figura dell’energy manager (consumo energetico annuo superiore ai 10Ktep). L’audit energetico è anche strumentale a dare inizio al processo di certificazione del Sistema di Gestione interno dell’Energia, recentemente introdotto dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011. In linea generale, una diagnosi evidenzia informazioni chiare, sui consumi, le quali possono essere conservate sia per le analisi storiche e sia per il monitoraggio della prestazione del sistema edificio–impianto secondo un piano gestionale.
Nel caso di un’azienda energivora l’audit serve per analizzare i consumi specifici in modo da poter costruire il suo profilo energetico reale. Vediamo quali sono i passi essenziali, cui durata varia in funzione: della volumetria dell’azienda, della complessità del processo e della reperibilità delle informazioni.

  • Verifica dei documenti forniti dall’azienda ed eventuale integrazioni
  • Sopralluogo in azienda e raccolta informazioni (rilevamenti e misurazioni)
  • Verifica delle prestazioni rilevate
  • Elaborazione dei dati e preparazione del modello
  • Elaborazione dei principali indicatori tecnici ed economici
  • Relazione di diagnosi corredata dalle relative valutazioni tecniche ed economiche

I dati rilevati in azienda corrispondenti a: consumi e costi energetici, utenze elettriche, termiche, frigorifere e acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro, etc.) consentono all’esperto, che può essere anche un consulente esterno, di ricostruire i modelli energetici.I modelli ricavati dal rilievo consentono la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. Successivamente, la situazione energetica osservata viene confrontata con parametri medi di consumo con l’obiettivo di individuare gli interventi migliorativi prioritari, per la riduzione dei consumi nonché dei costi, e in fine di valutarne la fattibilità tecnico–economica.
Le diagnosi per rilevare eventuali irregolarità termiche, infiltrazioni d’aria o altre inefficienze dell’involucro edilizio, si basano su un metodo qualitativo che utilizza un esame termografico regolato dalla UNI EN 13187 del 1998.

IN CHE CONSISTE LA DIAGNOSI ENERGETICA?
In generale l’energy audit è un insieme di rilievi, mediante apposita e variegata strumentazione per restituire a posteriori la fotografia del sistema edificio–impianto, vuoi di una abitazione o vuoi di un’impresa. In pratica, la diagnosi è utilissima per verificare la rispondenza delle prestazioni sia dell’involucro edilizio e sia dell’impianto, ma anche per acquisire informazioni riguardo alle modalità gestionali del sistema stesso da parte degli utenti finali.
Possiamo dire che serve a ben poco un edificio progettato con tecnologie sofisticate se poi viene gestito in modo inefficiente, tale da generare notevoli esternalità negative, dovute ad esempio ad un maggior consumo di risorse non rinnovabili –necessarie per mantenere adeguati livelli di comfort ambientale– e il conseguente incremento di emissioni inquinanti.

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE
La Direttiva 2012/27/UE dedica l’intero articolo 8 all’auditing e ne introduce l’obbligatorietà per conseguire il miglioramento delle prestazioni termofisiche dell’involucro edilizio e soprattutto per rendere effettivo il risparmio energetico nel rispetto degli obiettivi previsti, e concordati a livello comunitario, per ciascuno Stato membro. Anche il nostro Paese è tenuto a promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi i quali dovranno essere svolti da esperti qualificati indipendenti o accreditati secondo criteri di qualificazione, i quali siamo in attesa di conoscere.

La Direttiva impone una conditio sine qua non affinché l’auditing abbia validità: ciascuno Stato membro deve aver posto in essere previamente un regime di garanzia e controllo della qualità del sistema di diagnosi energetica. Ciò significa che ci deve essere un sistema super partesin grado di verificare annualmente la bontà degli audit realizzati.
Mediante specifici programmi gli Stati membri incoraggiano: le PMI (piccole medie imprese, n.d.r.) a sottoporsi all’audit energetico e all’attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle diagnosi.Inoltre, possono istituire regimi di sostegno per le famiglie –in linea con la direttiva UE– con il fine di diffondere i vantaggi derivati dall’efficienza energetica; mentre per i tecnici possono istituire forme d’incentivo mirate alla loro formazione (ecovoucher) come esperti auditori energetici.

QUALI SOGGETTI SONO OBBLIGATI ALL’ENERGY AUDIT E QUALI NO?
La grande novità introdotta dalla Direttiva 2012/27/UE risiede nell’obbligo di riqualificazione energetica del 3% della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali entro il 2014. Le grandi imprese (escluse le PMI) devono assoggettarsi a un audit energetico, entro il 5 dicembre 2015. Sia le PP.AA che le grandi imprese dovranno essere sottoposte ad una diagnosi energetica almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico. Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell’energia o ambientale (SGA tipo EMAS o ISO 14001) –certificato da un organismo indipendente– sono esentate dall’obbligo a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi.
In Italia le ESCo (Energy Service Company) sono obbligate a seguire i dettami della UNI 11.428, relativa ai requisiti minimi delle diagnosi energetiche (Allegato VI). Tuttavia, tale norma non definisce i requisiti specifici per le diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi o trasporti.

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Scarica la dir. 2012/27/UE







Giovanna Barbaro

Giovanna Barbaro Architetto e Tecnologo

Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia, dove si laureò in architettura (IUAV). Dal 2008 europrogettista nei settori green economy e clean tech. Nel 2017 ha realizzato uno dei suoi più importanti sogni: fondare Mobility-acess-pass (MAP), un'associazione no profit per la certificazione dei luoghi pubblici per le persone con disabilità motorie. Tra i suoi hobby preferiti: la fotografia e la scrittura