La normativa Italiana sul risparmio energetico

Un efficace isolamento termico deve essere in grado di contenere il calore all’interno degli edifici durante l’inverno e schermare dalla calura solare in estate. Per ridurre il flusso termico che avviene tra due ambienti a temperature differenti e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici è necessario principalmente realizzare un involucro edilizio con una bassa trasmittanza termica, utilizzare materiali isolanti, evitare i ponti termici,

verificare la tenuta all’aria e regolare la ventilazione.

Il bilancio energetico tra entrate ed uscite di calore deve tendere al pareggio e il fabbisogno di energia deve mantenersi basso.

Seguire la normativa italiana sul risparmio energetico e prendere piccoli accorgimenti, consente di migliorare le prestazioni di un edificio: meno sprechi, autoproduzione di energia, tecnologie più efficienti, sostituire o restaurare gli infissi obsoleti, sostituire le vecchie caldaie altre più efficienti, isolare le pareti.

LEGGE NAZIONALE 9 GENNAIO 1991, n.10

Già la legge nazionale n.10 del 1991– Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dell’energia – imponeva di verificare l’isolamento di pareti murarie e coperture per evitare dispersioni di energia e sprechi. Le fonti considerate rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse geotermiche, l’energia idraulica, le maree e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Anche la cogenerazione o il calore di recupero dai fumi di scarico degli impianti termici sono considerate fonti di energia assimilabili alle fonti rinnovabili. La norma obbliga inoltre alla manutenzione degli impianti ed alla emissione di ulteriori norme attuative per la certificazione energetica degli edifici.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, n.192

Il 19 agosto 2005 viene emanato il D.Lgs. n.192, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia. Anche questo decreto, come il precedente, richiede per la sua piena operatività una serie di decreti attuativi. In linea di principio la norma stabilisce criteri e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e favorire lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili, disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e i criteri generali per la certificazione energetica, invita all’ispezione periodica degli impianti di climatizzazione, che devono essere effettuate da esperti in certificazione energetica.

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006, n.311

Successivamente il D.Lgs.n.311 – Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n.192– modifica ed integra il D.lgs.192/2005.
Innanzitutto amplia l’ambito di intervento che ora non riguarda solo gli edifici di nuova costruzione ma anche gli impianti in essi installati, i nuovi impianti installati in edifici esistenti, le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. La 311/2006 dispone, inoltre, che per migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio o del proprio impianto è possibile accedere ad incentivi o sgravi fiscali, presentando obbligatoriamente l’attestato di certificazione energetica.

DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 2009

Nel giugno 2009 viene emanato un ulteriore decreto: Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Dal 25 Luglio 2009 le Regioni prive di norme sulla certificazione energetica degli edifici dovranno seguire le linee guida nazionali, mentre le Regioni che hanno già recepito la direttiva comunitaria 2002/91/CE dovranno conservare le proprie norme, ma adeguarle a quelle nazionali.