- scritto da Antonia Guerra
- categoria Leggi e decreti
D.Lgs. 192/2005 - Rendimento energetico degli edifici
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Il decreto del 19 agosto 2005, stabilisce i criteri e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili, di contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto e promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
Il decreto si applica a:
–edifici di nuova costruzione
–edifici oggetto di ristrutturazione
fanno eccezione i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo ed i fabbricati con una superficie totale inferiore a 50 mq.
Il testo di legge disciplina in particolare
–la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
–l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
–i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
–la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
–la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
Tale decreto legislativo prevede che gli edifici di nuova costruzione e quelli da ristrutturare, siano dotati di un attestato di certificazione energetica. Tale attestato deve essere allegato all’atto di compravendita,ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio e dell’impianto. Ad esso devono essere allegati suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile al pubblico.