Come accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione di edificio e impianti

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state aggiornate le misure economiche finalizzate al miglioramento delle prestazioni del sistema edificio-impianto mediante interventi di ristrutturazione e risparmio energetico. Riassumiamo brevemente come accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione di edificio e impianti, la cumulabilità delle stesse e le scadenze previste.

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Beneficiari delle detrazioni

Possono usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali per la riqualificazione di edificio e impianto sia il soggetto richiedente, purché partecipi alle spese dell’intervento - di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico - che i suoi familiari conviventi. La possibilità del soggetto richiedente di beneficiare delle detrazioni fiscali dipende dalla sua capacità fiscale.

Ai sensi dell’art. 1 e s.m.i. del DM 19/02/07, il beneficiario delle detrazioni fiscali può essere una persona fisica e deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • locatario o comodatario;
  • socio di cooperative;
  • Istituti autonomi per le case popolari;
  • imprenditore individuale (art. 5 del TUIR);
  • “condomìni minimi” (privi dell’obbligo di dotarsi di un amministratore e di un codice fiscale).  

Un’altra importante novità introdotta dalla Legge di stabilità 2016 riguardala la misura fiscale mirata al superamento dell’ostacolo alla realizzazione degli interventi di adeguamento condominiale causato da condomini appartenenti alla c.d. “no tax area” (incapienti secondo l’ISEE) mediante la cessione del corrispondente credito d’imposta ai fornitori che hanno eseguito i lavori sulle parti comuni e solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

Precisiamo: se l’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione o riqualificazione di edifici o impianti venisse venduto prima del termine utile alla fruizione della detrazione fiscale, allora il diritto alla detrazione delle quote residue verrebbe trasferito - salvo diverso accordo tra le parti - all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). Inoltre, se per la presentazione della dichiarazione il soggetto richiedente si rivolgesse a un CAF, o a un altro intermediario abilitato, sarebbe tenuto ad esibire - oltre alla documentazione generalmente richiesta - anche un’autocertificazione attestante i lavori effettuati e indicante i dati catastali degli immobili del condominio, o almeno il numero di registrazione del contratto di locazione. Evidenziamo che non sono cumulabili le detrazioni, spettanti per gli interventi di risparmio energetico, con quelle per i medesimi interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e che il c.d. bonus mobili è ammesso solo se legato a interventi sull’immobile per il miglioramento delle sue prestazioni energetiche.

Come accedere alle detrazioni fiscali: procedura ai sensi del D.M. 19/2/07

Il soggetto richiedente (persona fisica o giuridica) la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione di edifici o impianti deve:

  1. acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato (iscritto al proprio ordine o albo professionale) che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni;
  2. inviare all’ENEA copia dell’Allegato A (AQE o APE) non previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, o di installazione di pannelli solari, oppure per la sostituzione di caldaie (dal 15/8/09, come dal comma 347 della Finanziaria 2007);
  3. inviare all’ENEA la scheda informativa dell’intervento, Allegato E o F (a seconda dell’intervento, vedasi Guida dell’Agenzia delle Entrate);
  4. conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute per tutti gli interventi (nel caso di privati i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali indicando la causale);
  5. solo se la durata dell’intervento si estende su più periodi di imposta, inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo. Dal 13 dicembre 2014 il D.Lgs 175/2014 - attuativo della Legge 23/2014 “Delega fiscale” - elimina l’obbligo della comunicazione nel caso in cui gli interventi - oggetto della detrazione fiscale - si svolgano a cavallo di più anni.

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Cumulabilità delle detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, come ad esempio per il risparmio energetico. Pertanto, se l’intervento rientra in più casistiche “detraibili”, le spese connesse possono rientrare solo in una di esse. Inoltre, ricordiamo a proposito che dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile nemmeno con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Consigliamo, in ogni caso, prima di iniziare i lavori di valutare la convenienza della detrazione rispetto ai contributi comunitari, regionali o locali.

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Esempio di detrazione fiscale

Supponiamo che la quota annua detraibile sia di 1.500 euro relativa agli interventi di riqualificazione dell’immobile e l’IRPEF (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno di avvio dei lavori ammontasse a 1.300 euro. In tal caso, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non potrebbe essere recuperata in alcun modo, ovvero nemmeno mediante il rimborso o la detrazione dall’imposta dovuta per l’anno successivo. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile e limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

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Ritenute d'acconto

La ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, dovuta dall’impresa che effettua i lavori soggetti a detrazione, viene applicata direttamente dalle banche, o dalle Poste Italiane SpA, al momento del pagamento del bonifico da parte del contribuente. Pertanto è necessario eseguire correttamente il pagamento evidenziando che è soggetto a detrazioni fiscali specificando il tipo di intervento realizzato sull’immobile. Il pagamento se non effettuato seguendo le indicazioni prestabilite potrebbe non essere riconosciuto valido ai fini della detrazione fiscale. Uno degli obiettivi principali delle agevolazioni è favorire l’emersione dell’evasione fiscale e, pertanto, il soggetto richiedente deve conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute.

Vediamo quali dati devono essere inseriti nel modello di versamento mediante bonifico bancario, o postale:

  • la causale del versamento (riportata nelle fatture);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA, o il codice fiscale, del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Nel caso di privati (soggetti alla dichiarazione IRPEF) i pagamenti devono essere fatti con bonifici bancari o postali indicandone sempre la causale.

Nel caso di contribuenti titolari di reddito di impresa (soggetti alla dichiarazione IRES) sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale (in tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione).

IVA agevolata

Ricordiamo che dal 2011 l’aliquota IVA è del 10% e dunque non più del 4%, come negli anni precedenti. Inoltre, la ritenuta d’acconto in questione non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico ( ad es. carta di credito, assegno o vaglia).

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota IVA agevolata del 10%. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% anziché l’ordinaria del 22%.

Esempio di IVA agevolata

Vediamo un esempio di applicazione dell’IVA ridotta per un intervento cui costo totale ammonta a 10.000 euro, così dettagliato:

  1. prestazione lavorativa: 4.000 euro;
  2. costo dei beni significativi (vedasi definizione nel decreto 29 dicembre 1999, (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999): 6.000 euro.

L’IVA al 10% si applica solo sulla prestazione lavorativa (4.000 euro). L’IVA ordinaria (22%) si applica sul valore residuo (6.000 - 4.000= 2.000 euro)

Scadenze per accedere alle detrazioni fiscali

Per concludere, vi segnaliamo la scadenza per accedere alle agevolazioni e detrazioni fiscali per gli interventi precedentemente illustrati: il 31 dicembre del 2016, successivamente, salvo ulteriori proroghe, ritorneranno in vigore l’aliquota ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. Per rimanere aggiornati rimandiamo alla consultazione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Giovanna Barbaro

Giovanna Barbaro Architetto e Tecnologo

Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia, dove si laureò in architettura (IUAV). Dal 2008 europrogettista nei settori green economy e clean tech. Nel 2017 ha realizzato uno dei suoi più importanti sogni: fondare Mobility-acess-pass (MAP), un'associazione no profit per la certificazione dei luoghi pubblici per le persone con disabilità motorie. Tra i suoi hobby preferiti: la fotografia e la scrittura