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CILA: cos’è, quando serve, come funziona
Per la realizzazione di interventi di manutenzione nel campo dell’attività edilizia è necessario avere ben chiara la procedura amministrativa da dover attuare. Vediamo nello specifico tutto ciò che occorre sapere sulla CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
La CILA è una delle cinque pratiche amministrative necessarie per l’esecuzione di qualunque genere di intervento su qualsiasi tipo di struttura. Con l’entrata in vigore del D.LGS 222/2016 che ha apportato modifiche al dpr 380/2001, sono stati introdotti aggiornamenti che prevedono lo snellimento dei precedenti titoli abilitativi edilizi; scompaiono definitivamente la DIA, la Super DIA e la CIL, restano in vigore pertanto, edilizia libera, CILA, SCIA, Super SCIA e PdC. In questo articolo vediamo nello specifico tutto ciò che c’è da sapere sulla CILA: cos’è, quando è necessario farla, rispondiamo alle domande più frequenti a riguardo.
Cos’è la CILA?
L’acronimo CILA sta per Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo abilitativo necessario per svolgere interventi di manutenzione straordinaria, che dunque non rientrano sotto la voce di edilizia libera e non sono soggetti a SCIA o PdC. Il diretto interessato che intende svolgere gli interventi in questione è tenuto a trasmettere al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale sotto sua responsabilità, attesta la conformità sulla base dei regolamenti edilizi vigenti e la compatibilità in materia sismica ed energetica.
Quando è obbligatoria la CILA?
La CILA è obbligatoria quando si realizzano interventi di manutenzione straordinaria che non toccano le pareti dell’edificio, tra cui:
- Interventi di manutenzione straordinaria leggera;
- Interventi di restauro;
- Interventi di risanamento conservativo;
- Intervento di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell’edifico;
- Interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del
Pertanto, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata non è necessaria per gli interventi che possono essere svolti tramite:
- Edilizia libera;
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- PdC (Permesso di Costruire).
Come va presentata la CILA?
La CILA va presentata all’ufficio tecnico del comune per via telematica, attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia telematico (SUET) o tramite PEC (posta elettronica certificata), compilando gli appositi modelli.
In base agli interventi da realizzare sarà necessario allegare una precisa documentazione, in qualsiasi caso dovranno essere inclusi i contenuti minimi della CILA, ovvero:
- Comunicazione firmata dal proprietario dell'edificio;
- Relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista;
- Elaborati di progetto (stato di fatto, stato dopo i lavori e intra-operam);
- Documenti di identità in corso d'opera dei firmatari (fotocopie)
- Versamento dei diritti;
- Elaborati fotografici;
- Dati dell'impresa esecutrice;
- DURC dell'impresa esecutrice non antecedente a tre mesi.
Quanto costa una CILA edilizia?
I costi possono essere variabili in quanto viene regolamentata dai singoli comuni, inoltre dipende dal tipo di interventi che vengono svolti, il costo mediamente potrebbe oscillare tra i €500 e €1500. In ogni caso le spese generalmente previste sono:
- Diritti di istruttoria;
- diritti di segreteria del comune;
- parcella dell’Architetto.
Una volta presentata la CILA dopo quanto possono iniziare i lavori?
Dal momento in cui viene presentata la CILA è possibile iniziare immediatamente i lavori poiché, trattandosi di una comunicazione, non ha bisogno dell’approvazione del Comune, si considera automaticamente approvata subito dopo il suo deposito. Inoltre, questa pratica edilizia non prevede una scadenza, nel caso in cui però, fosse necessario apportare modifiche al progetto iniziale, è necessario presentare una nuova Cila anziché una rettifica della pratica precedente.
Cosa succede se non viene presentata la CILA?
Nel caso in cui vengono effettuati degli interventi per i quali è prevista obbligatoriamente la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la sua mancata presentazione fa scattare, come previsto dall’articolo 6-bis, comma 5 del Testo unico per l’edilizia, una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro. La sanzione in questione viene però ridotta di due terzi, ovvero a 333 euro, se la comunicazione viene effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione, in questo caso si parla di CILA tardiva.