Alberi monumentali d'Italia, le norme regionali e il primo censimento nazionale

Norme e leggi sul censimento degli alberi monumentali

Gli alberi possiedono infinite qualità che vanno dalla mitigazione degli eventi di dissesto alle loro caratteristiche di catalizzatori contro l’inquinamento. Ci sono inoltre alberi ai quali è riconosciuto un vero e proprio status di “monumento”, così come per edifici e opere d’arte, per via del loro interesse pubblico, culturale, paesaggistico. Leggi e norme nazionali e regionali hanno introdotto il censimento di questi esemplari al fine di tutelarli.

Approfondimento: Qual è l'albero più vecchio del mondo?

Era il 1982 quando, per la prima volta a livello nazionale, il Corpo Forestale dello Stato realizzò un censimento con cui gli alberi monumentali furono elencati e suddivisi in tre categorie:

  1. di particolare interesse (22.000 esemplari)
  2. di grande interesse (2.000 esemplari)
  3. monumentali (150 piante)

Qui potete ammirarne alcuni dei più conosciuti alberi monumentali d'Italia.

Un immagine storica di un albero monumentale a Castel Gandolfo

Le caratteristiche di un albero monumentale

Secondo il Decreto Ministeriale delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 Ottobre 2014 è definito “monumentale” (ex art. 4, commi a, b, c):

  • l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista artistico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  • i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
  • gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Perché gli alberi monumentali sono censiti

Senza censimento non vi è tutela degli alberi, verrebbe meno il divieto di espianto per qualsiasi esemplare che non fosse ufficialmente riconosciuto come “monumentale”.

All’inizio del 2018 ha visto la luce il primo censimento a carattere nazionale dopo quasi 5 anni a partire dalla LN 10/2013 - “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, che era stata redatta con un altro obbiettivo: potenziare le aree verdi urbane promuovendo la realizzazione del verde verticale e dei giardini pensili negli edifici pubblici.

Tuttavia nella LN 10/2013 si introduceva il tema del censimento degli alberi monumentali, su cui poi si è innestato il decreto attuativo DM 23 Ottobre 2014 che riporta le linee guida da seguire per il censimento.

Dal 2014 a oggi il risultato è il primo censimento nazionale degli alberi monumentali d’Italia, che è previsto venga aggiornato annualmente.

I censimenti regionali degli alberi monumentali

Fino ad oggi diversi censimenti su alberi definiti “monumentali” sono stati portati avanti, a livello territoriale da alcune regioni d’Italia.

La prima fu la Regione Toscana che nell’estate del 1998,  in assenza di una specifica normativa nazionale e parallelamente ad altre regioni italiane, approvava la legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 - "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”.

«Tale legge, consentiva quindi di poter "tutelare e valorizzare" il patrimonio ambientale ed il paesaggio della regione dettando norme specifiche per la individuazione di "alberi monumentali" di alto pregio naturalistico, storico, di interesse paesaggistico e culturale.  La stessa norma infine, all'art. 3, istituiva l'elenco regionale degli alberi monumentali (redatto sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni o dei soggetti gestori delle aree protette, se territorialmente competenti).  

In attuazione di tale legge, risultano oggi individuati ai sensi della  l.r.  60/98 n. 122 alberi monumentali» (fonte : sito istituzionale Regione Toscana).

Il Veneto richiama la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" che al  D.G.R. n. 849 del 15 maggio 2012, riporta l’elenco dei suoi alberi monumentali.

 Un olivo secolare della Puglia tutelato come albero monumentale

La Regione Puglia che dovette attendere diversi anni, per quanto riguarda una legge che tutelasse gli ulivi secolari: alberi tipici dell’area mediterranea, che sono riconosciuti per la loro estrema bellezza, che deriva essenzialmente dall’invecchiamento della pianta.

Si trattò della LR 4 Giugno 2007, n.14 .- “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia”, aggiornata con successivi adempimenti normativi.

“La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia della cultura e del paesaggio regionale”.

Gli esemplari di olivi secolari censiti ed etichettati ad oggi in Puglia sono circa 13.500; una prima lista regionale venne pubblicata con il DGR n.345/2011, e per ciascuno dio essi esiste una scheda univoca con coordinate geografiche, comune, foglio e particella catastale, ma in tal caso il censimento ha esclusivamente scala regionale ed è limitato ad una specie arborea, caratteristica di una parte dell’Italia.

L’ultima tra le regioni a legiferare sulla tutela degli alberi monumentali è stata la Calabria con la Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 47 – “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria”.

Tra gli alberi monumentali oggetto di censimento anche il pino loricato

Cosa succede qundo un albero monumentale viene censito

Come richiesto dalla LN 10/2013 , gli elenchi censuari segnalano anche l'eventuale l'apposizione del vincolo paesaggistico sull'albero monumentale, in forza del suo notevole interesse pubblico, questo comporta la richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale, proprio come si trattassero di modifiche su immobile vincolato. Eventuali modifiche alla chioma e alle radici, finanche abbattimento, sono misure consentite solo per  «… casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative».

Sono inoltre fissate dalla stessa legge le sanzioni per chi abbatte o danneggia un albero monumentale: le somme vanno dai 5.000 ai 100.000 euro.

Il censimento nazionale è consultabile?

Il censimento nazionale è sul sito del Ministero delle Politiche agricole e comprende un elenco diviso in due sezioni di cui la prima comprende 2.407 alberi il cui iter amministrativo di iscrizione è completo e la seconda quelli per i quali è attesa la formalizzazione della procedura per l’approvazione di “albero monumentale”.

Le specie vanno dalle roverelle agli olmi, dalle querce ai lecci, includendo alberi singoli, filari, gruppi e alberature, radicati in ambiti urbani e rurali con un forte valore identitario per le comunità dei luoghi in cui ricadono.

Mariangela Martellotta

Mariangela Martellotta Architetto

Architetto pugliese. Prima di decidere di affacciarsi al nascente settore dell’Ecosostenibilità lavorava nel settore degli Appalti Pubblici. È expert consultant in bioarchitettura e progettazione partecipata. Opera nel settore della cantieristica. È membro della Federazione Speleologica Pugliese.