Normale tollerabilità ed accettabilità dell’inquinamento acustico

Valutazione dell’inquinamento acustico in ambito civile: il criterio della normale tollerabilità. L’art. 844 del Codice Civile recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo delle condizioni dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Pertanto la giurisprudenza fa prevalentemente riferimento per la valutazione della protezione individuale della persona e della sua proprietà nei confronti dell’esposizione a sorgenti rumorose alla soglia della “normale tollerabilità” .

In base a questo criterio un’esposizione rumorosa è ritenuta intollerabile se la differenza tra la rumorosità ambientale e quella residua è maggiore di 3 dBA.

LC ≤ 3 dBA

Secondo la prassi metrologica la rumorosità residua è stata valutata con riferimento al livello percentile L95 e cioè al livello della pressione sonora superato per il 95 % del tempo di osservazione, mentre la rumorosità ambientale è stata valutata, spesso, non con riferimento al livello equivalente di rumorosità ambientale indicato nella formula sopra, ma con riferimento al livello della pressione sonora massima relativa ad una misura di rumore.

L’art. 844 del Codice Civile fa riferimento a parametri acustici per la valutazione del disturbo da rumore diversi rispetto a quelli a cui fa riferimento la legge quadro 447/95 e più restrittivi rispetto a questi ultimi.

DIFFERENZE TRA CRITERIO DI ACCETTABILITA’ E DELLA NORMALE TOLLERABILITA’

Le principali differenze tra il criterio di accettabilità e il criterio della normale tollerabilità si possono così schematizzare:

  1. la differenza tra il livello del rumore ambientale ed il livello sonoro residuo è sempre minore della differenza tra livello della pressione sonora massimo e livello percentile L95.
  2. Il criterio di “intollerabilità” del rumore è fissato sempre pari a 3 dB indipendentemente dal periodo di riferimento (diurno o notturno) mentre la legge quadro 447/95 prevede di ritenere accettabile un rumore fino ad una differenza di 5 dB tra rumore ambientale e residuo in relazione al periodo di riferimento diurno.
  3. Infine l’art.844 del Codice Civile non prevede, a differenza della legge 447/95, la possibilità di non applicare il criterio differenziale nel caso di rumori di lieve entità.

QUALE CRITERIO ADOTTARE? LA SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

 La giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto dell’autonomia dell’art. 844 del Codice Civile rispetto a quanto previsto dalla legge quadro 447/95 e dai suoi decreti di attuazione in quanto “hanno finalità e campi di applicazione distinti […]. Il primo è posto a presidio del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione” (Cassazione Civile, Sezione II, 3 agosto 2001, n. 10735).

Ma esiste una reale differenza tra l’applicazione della legge quadro 447/95 e dei relativi decreti di attuazione, destinati alla tutela della comunità nel suo insieme, e l’applicazione dell’art. 844 del Codice Civile, destinato alla tutela del singolo cittadino nei confronti di esposizioni rumorose?

Relegare una normativa così importante, che ha permesso l’allineamento delle disposizioni vigenti nel nostro Paese con la normativa europea, alla sola gestione e risoluzione di problemi di rumore tra privati e Pubblica Amministrazione è abbastanza riduttivo, in particolare con riferimento ai metodi di misura ed ai parametri da misurare che non erano precisamente indicati nei riferimenti legislativi nazionali prima dell’emanazione dei riferimenti normativi citati.

Infatti la giurisprudenza ordinaria, pur nel rispetto di una prassi giurisprudenziale consolidata, dà sempre maggiore rilievo al rispetto dei limiti imposti dal più recente impianto normativo emanato in campo acustico. Del resto la legge quadro 447/95 ha quale sua finalità quella “di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” .

In questa direzione è da interpretare la sentenza n. 5639 del 4 dicembre 2006 emessa dalla I Sezione del T.A.R. Puglia di Lecce secondo cui “i limiti assoluti d’immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente inteso in senso ampio…i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica”.

Inoltre l’art. 844 del Codice Civile recita “…l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, avendo anche riguardo alla condizione preesistente dei luoghi”. Questo principio sancito dal Codice Civile appare moltosimile al principio “pratico” stabilito dalla legge quadro 447/95 che assegna ai Comuni il compito di elaborare i piani di zonizzazione acustica.

Tra l’altroappare strano che una normativa per la tutela della salute pubblica sia piùpermissiva di una normativa finalizzata alla tutela della proprietà!

I suddetti riferimenti normativi non devono essere considerati in conflitto, anzi devono essere impiegati in modo integrato, coinvolgendo nell’elaborazione del giudizio finale l’intervento di figure con competenze professionali specifiche.

Maria Pia Cibelli

Maria Pia Cibelli Ingegnere Edile

Sognatrice cronica per amici e colleghi, opera sul versante del Somma-Vesuvio della provincia di Napoli, in un territorio straordinario, ricco di valori storico-architettonici e ambientali da preservare. Il tempo libero tra gite enogastronomiche e campi di volley non è mai abbastanza.