- scritto da Maria Pia Cibelli
- categoria Leggi e decreti
Inquinamento acustico: limiti di rumorosità esterna ed interna
Alcune situazioni quotidiane ci appaiono più facilmente dannose per la nostra salute e per quella dell’ambiente circostante rispetto ad altre, ma non tutte le forme di inquinamento producono effetti “immediatamente” rilevabili, anche se il fattore tempo in tali problematiche è una variabile difficile da “quantificare”. Una delle forme di inquinamento di cui poco si discute è l’inquinamento acustico per il quale l’ordinamento giuridico nazionale garantisce la salvaguardia delle persone mediante l’applicazione dell’art. 844 del Codice Civile e di limiti di rumorosità.
Oltre alla citata norma del codice civile l’Italia è dotata di un vasto quadro normativo che a partire dagli anni 90 introduce precisi criteri per la valutazione delle immissioni sonore ritenute disturbanti per le attività delle persone nonché talvolta dannose per la salute.
IL QUADRO NORMATIVO
L’art 844 del codice civile è il punto di riferimento per la valutazione della protezione individuale della persona e della sua proprietà nei confronti dell’esposizione a sorgenti rumorose e fa riferimento alla soglia della “normale tollerabilità”,
L’apparato normativo è costituito dalla L 447/95 e dai seguenti decreti attuativi che invece fissa nel “criterio dell’accettabilità” il principale punto di riferimento nella valutazione dell’inquinamento acustico.
I riferimenti normativi in particolare sono:
- Legge n°447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- D. Lgs n° 194 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ”
COS’E’ L’INQUINAMENTO ACUSTICO
Secondo l’art.2 della L 447/95 si definisce inquinamento acustico: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”
VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO IN BASE ALLA LEGGE QUADRO
La legge quadro 447/95 costituisce il riferimento normativo di base per la valutazione dell’inquinamento acustico ambientale stabilendo:
- I principi fondamentali con riferimento alla protezione dal rumore degli individui e dell’ambiente esterno;
- I livelli di competenza dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e degli Enti Locali in materia di regolamentazione, pianificazione e controllo del rumore.
LIMITI DI ACCETTABILITA’ DEL RUMORE AMBIENTALE ESTERNO
La tutela dell’ambiente esterno dagli effetti nocivi derivanti dall’esposizione al rumore deve essere realizzata, secondo la normativa vigente indicata, attraverso le seguenti azioni:
- previsione di specifici limiti di accettabilità di rumore, in termini di valori assoluti di emissione e di immissione di eventi rumorosi nel territorio;
- stesura di piani di zonizzazione acustica;
- stesura di piani di risanamento acustico qualora i livelli di rumorosità ambientale superino i suddetti valori limite di immissione e/o di emissione;
- stesura di piani di azione a breve, medio e lungo termine finalizzati a ricondurre i livelli di rumorosità ambientale a determinati valori ottimali, i cosiddetti valori di qualità.
La normativa individua dunque 6 classi acustiche in funzione della destinazione d’uso prevalente e per ciascuna classe acustica fissa i limiti assoluti in termini di livelli di immissione, emissione e qualità a loro volta individuati in funzione del periodo di riferimento – diurno (06:00 – 22.00) o notturno (22:00 – 06:00).
I limiti di accettabilità del rumore sono subordinati all’adozione da parte dei Comuni dei Piani di Zonizzazione Acustica del territorio al fine di suddividere l’ambito comunale nelle sei diverse zone ed ottenere, quindi, i valori limite con cui confrontare il livello equivalente della rumorosità ambientale.
Il livello equivalente della rumorosità ambientale
Le suddette valutazioni devono essere effettuate da un tecnico competente in materia di acustica ambientale secondo quanto definito dall’art.3 della L447/95. Il tecnico incaricato è dunque chiamato a valutare il livello equivalente della rumorosità ambientale definito mediante la relazione
Leq A T = 10 log (1/T ∫T0 (p2A (t)/p2O) dt)
in cui:
– T è il periodo dell’esposizione rumorosa considerata, coincidente con il periodo di riferimento diurno o con quello notturno;
– pO è la pressione sonora di riferimento pari a 20 μPa;
– pA è la pressione sonora corrispondente alla rumorosità ambientale opportunamente pesata con il filtro di ponderazione A.
Quando non si applica il rispetto di questi limiti di rumorosità ambientale?
Detti limiti non si applicano per le infrastrutture di trasporto con riferimento alle relative fasce di rispetto acustico la cui estensione ed i cui valori limite di rumorosità immessa sono regolamentati da specifici decreti di attuazione della legge 447/95, ciascuno relativo ad una specifica infrastruttura di trasporto.
VALORE LIMITE DIFFERENZIALE ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI
Secondo il limite differenziale, un evento rumoroso è considerato non accettabile se la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale ed il livello sonoro residuo è superiore rispettivamente a 5 dB e 3 dB in relazione ai periodi di riferimento diurno e notturno.
il DM 16 marzo 1998 indica quelle che sono le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” .
LD = LA − LR ≤ 5 dBA diurno
LD = LA − LR ≤ 3 dBA notturno
CASI IN CUI NON SI APPLICA IL VALORE LIMITE DIFFERENZIALE
Il limite differenziale non si applica:
- per impianti industriali a ciclo produttivo continuo purché rispettosi dei limiti assoluti;
- quando sono verificate entrambe queste condizioni:
- il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA o 40 dBA rispettivamente durante i periodi di riferimento diurno e notturno;
- il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA o 25 dBA rispettivamente durante i periodi di riferimento diurno e notturno.
Continua la lettura leggendo un articolo sulla normale tollerabilità ed i livelli di accettabilità dell’inquinamento acustico.
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