- scritto da Mariangela Martellotta
- categoria Mobilità sostenibile
La prima Legge Nazionale sulla mobilità ciclistica
La mobilità dolce persegue l’obbiettivo di ridurre l’impatto del traffico e dell’inquinamento, e favorire uno stile di vita più salutare, in cui prediligere l'uso della bicicletta per gli spostamenti.
A Gennaio 2018 è stata varata una legge nazionale che dà impulso al tema della "ciclabilità", delle ZTL e degli strumenti urbanistici per la mobilità ciclabile: è la Legge Nazionale 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.
Quali sono le principali novità della legge sulla mobilità in bicicletta?
Leggendo il testo della legge 2/2018 sulla mobilità in bicicletta se ne deduce il principale obbiettivo: promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile (art. 1, c.1).
Inoltre è previsto (art. 1, c.2) che lo Stato, le Regioni e anche gli enti locali promuovano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle indispensabili infrastrutture di rete in modo che esse diventino una componente essenziale per l’intero sistema della mobilità su tutto il territorio, a scala locale, sovra comunale e nazionale.
Nel testo della Legge 2/2018 è inoltre riportato un utile glossario dei termini maggiormente utilizzati in ambito di mobilità sostenibile (artt. 2,3,4,5,6).
La Legge inoltre modifica il Codice della strada (art.9) , introducendo:
- riferimento alla mobilità sostenibile e alla promozione dell'uso dei cosiddetti “velocipedi”, tra i principi generali di cui all'art. 1, c. 2;
- riferimento alle strutture portabiciclette sugli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea nell’art. 61, c. 1, lett. c);
- il c. 2-bis dell’art. 164, relativamente all’utilizzo delle suddette strutture portabiciclette.
Gli strumenti di settore per la mobilità sostenibile
Dall’art. 2 all’art. 6 vengono definiti i diversi strumenti urbanistici atti a dare concretezza a quanto negli scorsi anni è stato pianificato attraverso piani specialistici di indirizzo per il settore della mobilità ciclistica.
Il Piano Generale della Mobilità Ciclistica
Entro i primi 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge 2/2018 (il 15/02/2018) è prevista l’adozione di un Piano Generale della Mobilità Ciclistica che farà parte del PGT – Piano generale dei trasporti e della logistica (a cura dei tre ministeri,Trasporti e Navigazione, Lavori Pubblici e Ambiente).
L’intervento del Piano Generale della Mobilità Ciclistica sarà relativo allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano fino a riguardare i percorsi a scala regionale, nazionale ed europea.
Tale Piano Generale della Mobilità Ciclistica, triennale con rinnovo annuale, dovrà inoltre indicare ogni dodici mesi obiettivi e interventi prioritari per creare, ripristinare e implementare le ciclovie di interesse nazionale che rappresentano la Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”, di cui all’art. 4.
Inoltre il Piano Generale della Mobilità Ciclistica avrà il compito di stabilire le azioni utili a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare a:
- rapporto alla sicurezza dei ciclisti
- interscambio modale tra mobilità ciclistica, trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale.
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
Altro punto trattato dalla Legge 2/2018 è quello degli interventi in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali: saranno le Regioni a predisporre ed approvare con scadenze triennali (così come per il un Piano Generale della Mobilità Ciclistica).
Le Regioni predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica che norma l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto tenendo conto dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane.
Il Piano regionale della mobilità ciclistica (art. 5) definisce:
- la rete ciclabile regionale;
- le ciclovie del territorio regionale incluse nella Rete Bicitalia;
- il sistema di interscambio tra bicicletta e altri mezzi di trasporto lungo le infrastrutture provinciali, regionali e nazionali;
- gli indirizzi per l’organizzazione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane e delle aree di sosta delle biciclette
- l’iter di recepimento dei suddetti atti di indirizzo negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, tra i quali, in particolare, quelli scolastici.
I Piani Urbani della mobilità ciclistica - Biciplan
Si prevedono una serie di disposizioni particolari per le Città Metropolitane e Province (art. 7), che definiscono gli interventi di pianificazione, finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, che individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei Biciplan.
Tra le disposizioni particolari per i comuni, si segnala che essi possono prevedere, in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e, ove presenti, stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio.
Inoltre, i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche; in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono inoltre i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
All’art. 8 della Legge 2/2018 vengono inoltre definite delle “disposizioni particolari” sia per i comuni che per le Città Metropolitane. Si tratta dell’adozione dei cosiddetti “Biciplan” (art. 6) , dei Piani urbani della mobilità ciclistica che, in quanto piani di settore dei PUMS, definiscono gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.
I Biciplan definiscono, (art. 6, c.2):
- (lett. a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all’attraversamento ed al collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché gli obiettivi programmatici per realizzare tali infrastrutture;
- (lett. n) le eventuali azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bikesharing).
Si fa presente che la procedura per la predisposizione ed approvazione dei progetti necessari per la creazione della Rete Bicitalia. costituiscono variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001).