Progettazione di impianti. Compete ad architetti o ingegneri?

Le competenze professionali degli architetti in materia impiantistica sono state oggetto di sentenze, decreti e opinioni discordanti. Secondo il Decreto Regio 2537/1925 la competenza esclusiva degli ingegneri è limitata agli impianti industriali e ai servizi tecnologici urbani, mentre sia gli ingegneri che gli architetti possono occuparsi della progettazione degli impianti negli edifici.

Decisione del TAR Piemonte 1989

Il TAR Piemonte nel 1989 (decisione n.100 del 25.2.1989) aveva stabilito che “rientrano nella competenza di un architetto tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati, ivi compresa la progettazione dell'adeguamento alle norme di sicurezza di una centrale termica di un fabbricato”. 

Sentenza della Corte di Cassazione 8348/93

La corte di cassazione si è espressa nel 1993 con una sentenza (8348/93) che definiva le professioni di architetto ed ingegnere equivalenti per interventi nel settore impiantistico. Nello specifico, la sentenza definisce le due categorie: “promiscue ed indifferenziate stante l'equiparazione tra le due categorie e che solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione, quali impianti industriali per gli ingegneri e edilizia civile di rilevante carattere artistico per gli architetti”. La sentenza intende dunque il titolo di ingegnere nel suo più originario e ampio significato, comprensivo delle categorie degli ingegneri e degli architetti.

Decreto del Ministero dell’Industria 2000

Sette anni dopo la sentenza della corte di cassazione del ’93, il decreto del Ministero dell'industria DM 6 Aprile 2000, ha aperto gli elenchi dei professionisti per le verifiche degli impianti a tutti gli iscritti agli Albi che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, ritengono di poter assumere incarichi di verifica e collaudo di impianti, sulla base della propria esperienza dimostrabile attraverso il proprio curriculum. Il decreto quindi si esprime favorevolmente in merito alla possibilità degli architetti di verificare e collaudare impianti, perché iscritti al relativo Albo professionale.

Sentenza del Consiglio di Stato 1550/03

Tra i pronunciamenti più recenti in merito citiamo la sentenza del Consiglio di Stato (1550/2013) che, accogliendo il ricorso dell’Ordine degli Architetti di Roma stabilisce che nella competenza professionale degli architetti rientrano tutte le “opere di edilizia civile” estese “oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell’edificazione”. 

La posizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Nonostante numerose sentenze e la facilità di interpretare il decreto Regio del 1925 a favore degli architetti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non vuole riconoscere la competenza degli architetti e si appella al Consiglio superiore dei lavori pubblici del 16 Dicembre 1983, alla sentenza del Consiglio di Stato del 6 Aprile 1998 e alla prassi in uso presso l'ISPESL di non accettare progetti di impianti a firma di architetti.