- scritto da Mariangela Martellotta
- categoria Leggi e decreti
Messa in sicurezza di edifici e territorio: 850 milioni per i comuni
Novità per i Comuni che non hanno beneficiato dei fondi derivanti dal trascorso"Bando periferie". La Legge di bilancio 2018 (agli art. 1, c.mi da 853 a 861) prevede l'avvio di un considerevole investimento per il triennio 2018-2020: saranno stanziati complessivamente di 850 milioni a favore della messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
In copertina: La Chiesa di Santa Maria Suffragio, L'Aquila
I finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono previsti in forma di contributi ai Comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio proposte dagli Enti locali.
A chi è rivolto il bando per la messa in sicurezza
I Comuni che potranno beneficiare dei contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio sono quelli che non hanno usufruito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia (meglio noto come “Bando periferie”), che era stato disciplinato dal D.P.C.M. 25/05/2016 attuativo dell’art. 1, commi 974-978, della L. 208/2015 (comma 853).
Come possono candidarsi gli Enti Locali
Gli Enti interessati a richiedere i contributi dovranno presentare domanda al Ministero dell’interno entro il 20 febbraio 2018 (per l’annualità in corso, e quindi per il 2018) ed entro il 20 settembre dell’annualità scelta del triennio 2018-2020 per gli anni successivi (ad esempio il 20 settembre 2018 per l’annualità 2019 n.d.r.), con riferimento ad opere inserite in uno strumento di programmazione e non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 Euro complessivi per ciascun Comune (comma 854).
La priorità è data a quei Comuni “[…] con minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza” (rif. comma 855).
La richiesta di contributo dovrà far riferimento necessariamente ad opere che siano state inserite in uno strumento programmatorio e quindi dotate di informazioni obbligatorie tra le quali il relativo Codice Unico di Progetto, la descrizione della natura dell’opera e le eventuali forme di finanziamento a cui esso dovrà attingere, oltre al contributo ministeriale.
L’importo massimo stanziabile per finanziamento richiesto da un singolo ente non potrà superare complessivamente 5.225.000 euro.
In seguito l’Ente dovrà provvedere ad “ […] affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l’ammontare del contributo riconosciuto” (rif. comma 857).
Come saranno stanziati i fondi per la messa in sicurezza di edifici e territorio
Il programma è destinato prioritariamente ai “piccoli” Comuni, anche se il modello con le clausole per la presentazione delle candidature è ancora in corso di formalizzazione da parte del Ministero.
L’ammontare delle risorse stanziate risulta complessivamente 850 milioni di Euro suddivisi per annualità:
- 150 milioni per il 2018
- 300 milioni per il 2019
- 400 milioni per il 2020.