Detrazioni fiscali per la riqualificazione delle parti condominiali comuni

Le detrazioni previste con l'ecobonus 2018 per la riqualificazione di parti condominiali comuni

Con il Decreto Edifici e la legge di Bilancio gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sulle parti comuni (comprese negli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile) dei condomini possono essere oggetto di detrazioni fiscali del 70% e del 75% a seconda dei casi, come vedremo.

Le detrazioni fiscali per la riqualificazione delle parti condominiali comuni

Innanzitutto, la buona notizia, pubblicata lo scorso 4 ottobre, riguarda la proroga nel 2018 delle agevolazioni istituite con la Legge finanziaria 296/2006 e la  Legge di Bilancio 2017 (n. 232 del 11/12/2016).

Le detrazioni fiscali del 70 e del 75%

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 le detrazioni per i lavori completati nell’anno in corso nella misura del 65%, e prorogate sino al 31 dicembre 2021 (Art.1, comma 2, lettera a, punto 3 della legge 11 dicembre 2016 n. 232) per interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni fiscali nella misura del 70 % e 75%, a seconda dei seguenti casi.

  1. Detrazione fiscale del 70% per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
  2. Detrazione fiscale del 75% per gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009-“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”- “decreto linee guida”.

L'ecobonus 2018 e le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica dei condomini

Le detrazioni fiscali del 50%

Si tratta, a conti fatti, di agevolazioni molto interessanti rispetto a quelle previste, invece, per le abitazioni non condominiali. In questo caso, infatti, la detrazione scende al 50% per i seguenti interventi:

  • sostituzione di infissi;
  • installazione di schermature solari;
  • installazione di impianti di climatizzazione invernale (tramite caldaie a condensazione e a biomassa).

Le detrazioni fiscali del 65%

Rimane invariato a 65% il bonus per: 

  • pannelli solari per l’acqua calda;
  • le pompe di calore;
  • i cappotti termici;
  • altri interventi sull’involucro edilizio.

Il fondo di garanzia 

Un’altra novità importante riguarda il fondo di garanzia per permettere alle famiglie a basso reddito di accedere ai bonus previsti dalla Legge di Bilancio 2018.
In altre parole, viene aperto un fondo nazionale per concedere garanzie sui prestiti finalizzati alle operazioni di riqualificazione energetica, con dotazione di 50 milioni all’anno tra il 2018 e il 2020. Il fondo verrà istituito perché c’è la necessità di sviluppare gli interventi sui condomini e per dare la possibilità di fare interventi di efficienza energetica alle famiglie a basso reddito. Verranno facilitati circa 600 milioni di investimenti.

I beneficiari delle detrazioni fiscali con l'Ecobonus 2018

Sono ammessi alla detrazione fiscale i seguenti soggetti:

  • coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti.

È possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito.

I limiti di spesa

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017

Requisiti tecnici degli interventi

Affinché gli interventi vengano ammessi alle detrazioni fiscali devono rientrare nelle seguenti categorie:

  • riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
  • configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella Tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010 (vedasi immagine sottostante);

Gli interventi e i requisiti tecnici per accedere all'ecobonus

  • comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • rispettare le condizioni riportate nel Vademecum schermature solari nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
  • per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del Decreto linee guida per la certificazione energetica degli edifici, 26/6/2015 (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015 - Suppl. Ordinario n. 39);
  • l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva; • rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Documentazione tecnica da presentare all'ENEA

I documenti e le detrazioni fiscali sugli interventi per la riqualificazione di condomini

  • La documentazione può essere trasmessa entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati per il 2017: http://finanziaria 2017-condomini.enea.it
  • La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n. 43 e si seguano le procedure in essa riportate;
  • La scheda tecnica, redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato;
  • La scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).

Per ulteriori apprfondimenti, come la documentazione da conservare a cura del cliente, rimandiamo alla lettura del Vademecum ecobonus scaricabile dal portale dell’ENEA.

Giovanna Barbaro

Giovanna Barbaro Architetto e Tecnologo

Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia, dove si laureò in architettura (IUAV). Dal 2008 europrogettista nei settori green economy e clean tech. Nel 2017 ha realizzato uno dei suoi più importanti sogni: fondare Mobility-acess-pass (MAP), un'associazione no profit per la certificazione dei luoghi pubblici per le persone con disabilità motorie. Tra i suoi hobby preferiti: la fotografia e la scrittura