- scritto da Mariangela Martellotta
- categoria Leggi e decreti
Case mobili e titolo edilizio: nuova sentenza del Consiglio di Stato
“La precarietà dei manufatti non si può dedurre dalle finalità di alloggio transitorio e temporaneo proprie delle strutture ricettive turistiche”. È questa la sintesi della sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI), la n.1291/2016 depositata il 1 aprile scorso. Tale sentenza dice anche che “la possibile collocazione temporanea di roulotte o camper o altri manufatti mobili all'interno di strutture ricettive all’aperto, come i camping, è chiaramente consentita dal legislatore e non prevede il rilascio di titoli edilizi”, tuttavia nel momento questo genere di manufatti, chiamati comunemente “case mobili” vengono collocati in maniera fissa in aree di campeggio e quant’altro perdono il loro carattere di precarietà e in quanto tali richiedono di essere dotate di titolo edilizio.
La normativa sul tema case mobili e titolo edilizio
Va ricordato che nel D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, all’art. 3, comma 1, lettera e.5), si definiscono come nuove costruzioni quelle che comportano la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Il Testo Unico infatti cita "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".
Per quanto riguarda la legge si tratta dell’art. 2, comma 8, secondo periodo, della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011, che dichiarava testualmente che “nelle strutture regolarmente autorizzate all’esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi naturali successivamente istituiti, l’installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi e pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori”.
La recente Sentenza dichiara illegittima una legge e di un’altra recente sentenza del Consiglio di Stato sullo stesso tema. Si tratta di quella n. 171 del Luglio 2012, con la quale “la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale, per la violazione della normativa statale in ordine agli interventi di nuova costruzione, del comma 1 dell’art. 25-bis della legge della Regione Lazio n. 13 del 2007, inserito dall'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2011, secondo cui era consentita, nelle strutture ricettive all'aria aperta, previste dall'art. 23, comma 4, della detta legge regionale, l’installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, con relativi pre-ingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente”.
La sentenza del Consiglio di Stato sulle case mobili
Il Consiglio di Stato permetterà la libera collocazione di case mobili per agevolarne l’occupazione di chi se ne serve soprattutto durante i viaggi (come i turisti) ed evitare invece che vengano realizzate strutture senza titoli edilizi, apparentemente precarie (bungalow, capanne, caravan fissati a terra e non più su ruote etc.. ) ma poi sostanzialmente stanziate permanentemente in un posto, per accogliere clienti di strutture ricettive.
È chiaro che occupare il suolo con qualcosa di mobile per un tempo limitato non comporta modificazioni urbanistiche né tantomeno sull’assetto del territorio; diverso è se tali case mobili diventando stabili e hanno bisogno di tutta una serie di caratteristiche per poter funzionare da abitazioni: dalle opere fognarie agli allacci alle reti per l’energia elettrica e quant’altro.
Nel caso dei villaggi turistici quindi, si potrà correre il rischio di cadere nella casistica di “modificazioni sul territorio”, quando ad esempio le strutture per ospitare i clienti che possono all’apparenza apparire precarie in realtà entrino a far parte stabilmente dell’area della struttura ricettiva.
Le conclusioni della Sentenza n.1291/2016
La Sentenza del Consiglio di Stato trae le seguenti conclusioni: “per effetto di quanto disposto dal citato art. 3 del T.U. dell’edilizia l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e, come nella specie, case mobili, può ritenersi pertanto consentita in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono, mentre l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire. Se l’area interessata è poi in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo”.
Questo avvalla la necessità di non doversi dotare di titoli edilizi per collocare temporaneamente delle strutture abitative mobili come roulotte e similari in aree di sosta che possano fungere da spazi annessi a strutture turistiche e non, e fa una differenza tra la precarietà del manufatto (inteso nel suo essere spostabile da un posto ad un altro) e la temporaneità di chi lo abita che invece può essere più o meno a lungo termine indipendentemente se la casa sia mobile o meno.