Valutazione Energetico Ambientale (VEA). Certificazione degli edifici in Friuli Venezia Giulia

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A partire dal 31 ottobre del 2011 la regione Friuli Venezia Giulia si è dotata (con D.G.R. n.2055) di una procedura per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici, in seguito denominata Protocollo VEA. Come stabilito dalla L.R. 18 agosto 2005 n. 23 che lo introdusse trattasi di «uno strumento attuativo per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla legge.» In realtà si tratta di un nuovo protocollo che sostituisce la versione precedente, basata sul protocollo ITACA 2004, mai entrata in vigore bensì applicata solo in modo sperimentale. Il Protocollo di valutazione enrgetico–ambientaleverrà adottato gradualmente, in tre fasi, per essere applicato nella sua completezza a partire da aprile 2012. Vediamone le peculiarità e quando sono previste le prossime scadenze che interesseranno i seguenti attori: acquirenti–committenti, progettisti, costruttori, locatari, locatori di edifici e notai.

LE PECULIARITA’ DEL NUOVO PROTOCOLLO VEA 2011
È il primo protocollo regionale di valutazione ambientale – quindi non solo di valutazione energetica – basato sull’ultima versione del Protocollo ITACA nazionale (aprile 2011) ad essere cogente. Anche se l’applicazione della parte ambientale del protocollo non sarà obbligatoria prima di aprile 2012, i progettisti più all’avanguardia ed attenti alle questioni di eco sostenibilità la stanno già applicando nei loro progetti ex novo o di riqualificazione energetica. I professionisti e gli impresari del settore edile sono motivati a recepire la parte ambientale del protocollo non solo poiché consentirà loro distinguersi nel mercato offrendo servizi e prodotti migliori ma anche dal fatto che sono sempre più numerose le amministrazioni pubbliche che redigono bandi orientati ad offerte di servizi e di prodotti che soddisfino i requisiti finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare sia nel suo complesso o sia limitatamente ad alcune sue parti compreso l’ammodernamento degli impianti con il fine ultimo di concedere agevolazioni fiscali, l’assegnazione d’incentivi o di speciali finanziamenti pubblici.

LA STRUTTURA DEL PROTOCOLLO VEA
Vediamo in sintesi come è strutturato il Protocollo VEA. In sintesi consta di cinque differenti aree di valutazione, una in meno rispetto la versione precedente. Vediamo che solo una del seguente elenco riguarda prettamente l’efficienza energetica del sistema edificio–impianto, mentre le altre afferiscono agli aspetti d’impatto ambientale e il comfort per gli utenti dovuti rispettivamente al ciclo di vita e alle prestazioni dello stesso edificio, nonché dalle peculiarità dell’intorno in cui esso insiste:

A. Qualità del sito
B. Consumo di risorse
C. Carichi ambientali
D. Qualità ambiente indoor
E. Qualità del servizio

Ciascuna area, a sua volta, si compone di due o più schede dove è possibile inserire i dati qualitativi o quantitativi, a seconda del caso, riguardanti le caratteristiche dei componenti dell’edificio e dell’intorno. Tutte le schede di valutazione, attualmente disponibili, sono state approvate, dal punto di vista scientifico, dagli istituti ITACA, iiSBE ITALIA e ITC – CNR e ripropongono i criteri del SB Tool 2007 adattandoli al contesto regionale specialmente per tutelare l’utente dall’inquinamento dovuto al gas radon, notevole in Friuli Venezia Giulia.

A COSA SERVE IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE ENERGETICO – AMBIENTALE E QUANDO SI APPLICA
Lo scopo principale del protocollo è di favorire una migliore qualità dell’abitare in termini di comfort ambientale (luminoso, acustico, termo–igrometrico e qualità dell’aria) sia indoor che outdoor. Altri scopi, non meno importanti, sono di diffondere: l’uso di materiali edilizi di origine naturale o almeno causanti un minor impatto ambientale e l’uso di tecnologie che garantiscano il contenimento dei consumi energetici, entro i limiti di legge previsti per fasce climatiche. In ultima analisi, il Protocollo VEA ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale (consumo di risorse non rinnovabili e carichi ambientali, quali emissioni inquinanti) del sistema edificio–impianto. Per tali ragioni e per come è strutturato il protocollo è senza dubbio un valido strumento sia per il progettista –in fase di progettazione o di riqualificazione energetica– e sia per il certificatore – nelle diverse fasi di verifica per produrre la certificazione della sostenibilità energetico ambientale, denominata Certificazione VEA.

Per il momento il protocollo si applica solamente agli edifici la cui destinazione d’uso sia residenziale o uffici e limitatamente alle tipologie d’intervento di nuova costruzione, di ristrutturazione o di ampliamento. Per le altre destinazioni d’uso e le altre tipologie di intervento rimangono in vigore le disposizioni della normativa nazionale, le Linee guida del 2009 e successive integrazioni.

LA CERTIFICAZIONE VEA E LE GARANZIE DI ATTENDIBILITA’
Fisicamente la certificazione VEA si traduce in un attestato di due pagine e in una targa da esporre all’esterno dell’edificio certificato, obbligatorio se pubblico, con lo scopo di evidenziare all’utente, o alla proprietà, la classe energetico–ambientale.

QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VEA?
Le certificazioni obbligatorie sono due: la prima da redigersi al termine del progetto, necessaria per richiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio e la seconda da redigersi ad edificio o intervento completato valida per verificare la rispondenza del costruito al progetto presentato, quindi per segnalare le migliorie o nel peggiore dei casi le difformità.

LE SANZIONI PREVISTE
La bontà tecnica e amministrativa della certificazione viene verificata a campione dall’AREShttp://www.ares.it, Agenzia regionale per l’edilizia sostenibile. In caso di difformità la regione provvederà a sanzionare tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio: il progettista, il costruttore, il certificatore e anche il proprietario dell’edificio. Le sanzioni pecuniarie variano a seconda del soggetto da punire e dell’infrazione commessa da un minimo di 500 potendo superare i 30.000 euro nei casi in cui l’importo venga calcolato come una percentuale del valore delle opere realizzate per cui si rimanda alla normativa regionale e nazionale.

CHI CERTIFICA E CON QUALI CRITERI
Il tecnico, abilitato alla certificazione energetica ai sensi dell’allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, nonché competente riguardo il Protocollo VEA, attribuisce all’edificio o all’intervento edilizio una classe alfanumerica. Quest’ultima consta di: una lettera che varia da A+ (basso consumo energetico) a G (consumo energetico elevato) ed esprime la classe energetica –calcolata con la metodologia nazionale attraverso i software accreditati dal CTI– e di una cifra, con decimale dopo la virgola, che va da –1 (prestazione peggiore) a +5 (prestazione migliore) ed esprime la classe ambientale – rappresenta le prestazioni energetico ambientali dell’edificio. Il numero è ottenuto attraverso la pesatura dei punteggi delle singole schede del Protocollo VEA. In definitiva, per esempio, il punteggio migliore ottenibile sarebbe: A+; 5.

L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E QUALCHE BRUTTA NOTIZIA
Anche se prevista dalle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” l’autocertificazione del proprietario dell’immobile non è conforme a quanto stabilito dalla direttiva europea 2002/91/CE e pertanto, come per altri motivi, è stato aperto un processo d’infrazione nei confronti dell’Italia (IP/10/1561 e IP/11/1100) con l’obbligo di rettifica. Il Friuli Venezia Giulia sin dall’inizio si è sempre dichiarato contro a questa procedura dell’autocertificazione per tali ragioni e poiché non consentiva di rendere al futuro acquirente o locatore informazioni utili sulle prestazioni energetiche e le relative raccomandazioni utili al miglioramento dell’efficienza. Tuttavia gli uffici della Regione hanno espresso che: dal 1 gennaio 2012 sarà possibile effettuare l’autodichiarazione del proprietario così come prevista dalle citate Linee guida nazionali del 2009 soltanto nel caso di trasferimenti a titolo oneroso senza annuncio di vendita. Diversamente, ossia in caso di annuncio pubblicitario, il D.Lgs. 28/2011 stabilisce che: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica” Riguardo quest’ultimo punto la posizione della Regione non è ancora definita poiché dipende dalla prossima emanazione di un decreto nazionale.

VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE VEA
Come l’ACE la VEA ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è comunque aggiornata ad avvenuta realizzazione dei seguenti interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio o i suoi caratteri di sostenibilità ambientale:

  • Intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, (articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo115/2008) che interessino almeno il 25 per cento della superficieesterna dell’edificio;
  • Intervento migliorativo della prestazione energetica conseguente alla realizzazione di lavori di miglioramento dell’efficienza energetica (articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo115/2008) degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, che prevedano l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
  • Intervento che modifichi la classificazione della qualità energetica e ambientale dell’edificio.

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LE SCADENZE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE ENERGETICO E AMBIENTALE
La prima scadenza: dal 31 ottobre 2011 il Protocollo VEA è in vigore limitatamente alle destinazioni d’uso residenziale e uffici. Si applica per le seguenti tipologie d’intervento:

  • Nuove costruzioni isolate la cui superficie netta (riscaldata) totale sia superiore a 50 metri quadrati.
  • Ampliamenti di edifici esistenti quando il nuovo volume a temperatura controllata risulti superiore al 20 per cento di quello esistente e, comunque, quando la superficie netta dell’ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati.
  • Ristrutturazioni edilizie.

La seconda scadenza: dal 1 gennaio 2012 il Protocollo VEA si applica nei seguenti casi:

  • Contratti, nuovi o rinnovati relativi alla gestione di impianti termici e di climatizzazione (edifici pubblici o committente soggetto pubblico).

In tali casi, la certificazione VEA é redatta dal contraente o dall’aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed é esposta al pubblico nell’atrio di ingresso dell’edificio interessato. La novità fondamentale, rispetto a quanto proposto il passato ottobre, introdotta dalla legge finanziaria 2012 (Legge Regionale n.184) è l’abrogazione dell’obbligatorietà della Certificazione VEA per il trasferimento a titolo oneroso e per tutti i contratti di locazione, almeno fino a data da destinarsi, quando entreranno in vigore le normative regionali. In questi ultimi casi si applica quindi la normativa nazionale.

A sorpresa decade così l’introduzione dell’obbligatorietà la quale avrebbe giovato all’acquirente o locatario consentendo di esigere maggior trasparenza sulle prestazioni dell’edificio, sia in termini energetici che ambientali, e quindi una maggior tutela una volta firmato un contratto. In fatti se già per gli addetti ai lavori risulta difficile valutare le caratteristiche di un immobile immaginiamoci per un consumatore! Alla fine la responsabilità è sempre del consumatore finale la cui abilità risiede nell’affidarsi ai professionisti più corretti e competenti.

Per chiarire ulteriormente l’argomento ricordiamo quando è obbligatoria la Certificazione energetica nazionale come stabilito dal D.Lgs.28/2011:

«2–ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1–bis, 1–ter e 1–quater.

2–quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».

L’ultima scadenza: dal mese di aprile 2012 i precedenti obblighi previsti dal Protocollo VEA saranno estesi a tutte le tipologie di intervento sia a valenza energetica che ambientale.












Giovanna Barbaro

Giovanna Barbaro Architetto e Tecnologo

Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia, dove si laureò in architettura (IUAV). Dal 2008 europrogettista nei settori green economy e clean tech. Nel 2017 ha realizzato uno dei suoi più importanti sogni: fondare Mobility-acess-pass (MAP), un'associazione no profit per la certificazione dei luoghi pubblici per le persone con disabilità motorie. Tra i suoi hobby preferiti: la fotografia e la scrittura