Eccezioni agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo

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Gli impianti fotovoltaici a terra hanno provocato una eccessiva sottrazione di aree a vocazione agricola determinando un impatto negativo in termini di tutela del paesaggio e assetto territoriale. Da qui la necessità per il legislatore di contrastare il fenomeno convincoli per l’accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo. Le prime limitazioni in materia furono introdotte dal D. Lgs. 28/2011; ad oggi il decretoliberalizzazioni 1/2012 all’art. 65 detta la disciplina in vigore: esso esclude per gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole la possibilità di usufruire degli incentivi statali per le fonti rinnovabili.

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QUALI ECCEZIONI AL DIVIETO?
Il divieto non si applica:

–per le aree nella disponibilità del demanio militare;
–per gli impianti già autorizzati ed in procinto di essere realizzati;
–per gli impianti che rispettino le seguenti condizioni:

1.conseguimento del titolo abilitativi edilizio entro il 25/03/2012;
2.entrata in esercizio entro il 21/09/2012;
3.classificazione agricola intervenuta entro il 25/03/2012.

Gli impianti in questione devono inoltre avere potenza nominale non superiore a 1 MW, essere collocati ad una distanza superiore i 2 km in caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario e non occupare più del 10% della superficie del terreno agricolo di proprietà del proponente. Questi ultimi requisiti non sono validi per i terreni abbandonati da almeno 5 anni. (art. 4 e 5 D.Lgs. 28/2011).

Altro riferimento normativo importante è l’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011 il quale riguardo gli impianti solari fotovoltaici dispone che dal 29/03/2012 l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito nel rispetto di due condizioni:
–i componenti e gli impianti devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;
–i moduli devono essere garantiti per almeno 10 anni.

Il rispetto delle norme tecniche è garantito da un attestato rilasciato dai laboratori accreditati da organismi appartenenti allo European Cooperation for Accreditation (EA). Tale attestazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione del produttore sulla corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con quelli oggetto della suddetta attestazione.

FONTE: bollettino di legislazione tecnica 4/2012









Maria Pia Cibelli

Maria Pia Cibelli Ingegnere Edile

Sognatrice cronica per amici e colleghi, opera sul versante del Somma-Vesuvio della provincia di Napoli, in un territorio straordinario, ricco di valori storico-architettonici e ambientali da preservare. Il tempo libero tra gite enogastronomiche e campi di volley non è mai abbastanza.