- scritto da Mariangela Martellotta
- categoria Leggi e decreti
Autocertificazioni per gli edifici di classe G, energeticamente inefficienti
Escluse le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e la provincia autonoma di Trento è consentito dalla legge evitare di fare la certificazione energetica dichiarando che l’immobile – se sotto i mille metri quadrati di superficie – ha costi della gestione energetica molto alti e che andrebbe classificato in classe G, quella con le prestazioni energetiche meno efficienti. Questa autocertificazione può essere
contenuta nel rogito o anche in una dichiarazione allegata a parte e va trasmessa dal proprietario entro 15 giorni alla Regione.
Con il “Decreto rinnovabili”, e l’aggiunta del comma 2–quater all’articolo 6 del Dlgs 192/2005 però, si impone negli annunci l’indice di prestazione energetica – derivante dall’attestato – e di fatto la certificazione diviene obbligatoria per tutti coloro che pubblicizzano la vendita di un immobile.
A stretto rigore l’autocertificazione in classe G sopravvive solo in casi particolarissimi, quando non si fa alcun annuncio di vendita, perché, per esempio, l’immobile è alienato a un vicino o a un figlio. Si ricordi inoltre che l’autocertificazione non è ammessa dalle direttive europee recepite per cui dichiarata quasi un atto illegittimo.