Procedure normative per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

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Sono definite fonti energetiche rinnovabili le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono disciplinate dal D. Lgs. 387/2003, del quale si vogliono porre in evidenza tre aspetti:

  1. ha introdotto l’autorizzazione unica per la costruzione dell’esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per gli interventi di modifica o rifacimento degli stessi;
  2. ha definito i principi fondamentali del procedimento unico in esito al quale viene rilasciata l’autorizzazione unica;
  3. ha definito i casi in cui detta autorizzazione unica può essere sostituita dalla denuncia di inizio attività.

La vicenda normativa è piuttosto articolata e complessa, quindi per chiarezza sull’argomento, si segnalano i provvedimenti successivi: D. Lgs. 20/2007, la L.244/2007, il D.Lgs. 115/2008, la L. 99/2009, il D.L. 40/2010 e il D.M. 06/08/2010; norme importanti che introducono disposizioni specifiche per alcuni tipi di impianti al fine di semplificare le procedure.

Le fonti normative sopra citate sono state raccolte in maniera organica nelle Linee guida Nazionali per lo svolgimento del procedimento unico finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica, approvato con Dedcreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/09/2010: esso riepiloga le procedure autorizzative e fornisce i criteri per il corretto inserimento degli impianti sul territorio.

Le regioni sono tenute ad adeguarsi alle linee guidae devono procedere all’individuazione dei siti non idonei alla installazione di specifici impianti.

L’ultima norma di riferimento è il D.Lgs n 28 del 03/03/2011 che:

  1. ha innovato e in parte superato le disposizioni contenute nel D. Lgs 387/2003 e nel D.M. 10/09/2010;
  2. ha definito una nuova procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi in precedenza assoggettati a denuncia di inizio attività ai sensi delle disposizioni normative sopracitate;
  3. ha introdotto nuove ulteriori misure di semplificazione per determinati tipi di impianti.

Le procedure in vigore per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile sono:
– l’autorizzazione unica – art. 12 D.Lgs 387/2003;
– la procedura abilitativa semplificata (PAS) –art. 6 D.Lgs 387/2003;
– la comunicazione relativa alle attività di edilizia libera –art.6 D.P.R. 380/2001.

AUTORIZZAZIONE UNICA

La Regione o la Provincia su delega della regione rilascia una autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che costituisce variante allo strumento urbanistico, ad eccezione degli impianti da ubicarsi in zone agricole.

Per il rilascio dell’autorizzazione si svolge un procedimento unico che sostituisce ogni atto di autorizzazione. Al procedimento unico parteciperanno tutte le amministrazioni interessatee la normativa definisce il limite temporale di 90 giorni.

Gli art. 13 e 14 del D.M. 10/09/2010 definiscono i contenuti minimi dell’istanza di autorizzazione unica e della stessa autorizzazione, nonché le modalità per l’avvio e lo svolgimento del procedimento unico.

Si sottolinea che l’autorizzazione unica deve fornire le modalità per il rispetto dell’obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

La procedura abilitativa semplificata si utilizza in sostituzione della DIA –denunzia inizio attività–; per tutti gli interventi connessi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili. Attenzione però!Tutto ciòè vero per i procedimenti successivi al 29/03/2011.

Quando si applica la PAS?
Gli art. 11 e 12 del D.M. 09/10/2010 elencano le fattispecie a cui si applica la PAS, i quali riepilogano i casi in cui la normativa fa riferimento all’applicazione della DIA. In particolare si riferisce agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. generazione inferiore alle soglie indicate dalla Tabella A allegata al D.Lgs 387/2003 (riportata pure nella L.244/2007)
  2. nessuna altra autorizzazione richiesta dall’ordinamento.

Altri casi in cui si applica la PAS sono individuati dalla L. 99/2009 art. 27 c. 20, come modificato dal D.Lgs. 56/2010 con riferimento all’installazione di unità di piccola cogenerazione (< 1MW)e unità di cogenerazione(< 3MW)

Infine l’art. 21 del D.M. 06/08/2010, sul cosiddetto “quarto conto energia”, ha disposto che sono sottoposti a PAS gli interventi concernenti la costruzione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici collocati su edifici, non ricadenti nelle fattispecie assoggettare a comunicazione preventiva e in cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati; il tutto a condizione che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessatidalle opere. Sono in ogni caso soggetti a PAS le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti.

Come si svolge la procedura di PAS?
L’interessato presenta al comune almeno 30 giorni prima l’effettivo inizio dei lavori una dichiarazione che attesti la conformità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie. Devono inoltre allegarsi alla dichiarazione:
–relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato;
–gli elaborati progettuali necessari;
–gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
–gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore.
Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione vige la regola del silenzio assenso e l’interessato può procedere ai lavori.
L’intervento si deve completare entro 3 anni dal 30° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e al termine occorre un certificato di collaudo finale da parte di un tecnico abilitato.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La comunicazione preventiva si riferisce alla disciplina relativa le attività di edilizia libera. Nello specifico per gli interventi assoggettati a manutenzione straordinaria art.6 D.P.R. 380/2001, la comunicazione preventiva deve essere accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa e corredata da opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato. Deve inoltre essere allegata l’indicazione dei dati della impresa esecutrice. Vi è poi un secondo tipo di “comunicazione preventiva” che però non fa capo alla disciplina delineata dal testo unico dell’edilizia 380/2001.

FONTE: bollettino di legislazione tecnica n4/2012

Maria Pia Cibelli

Maria Pia Cibelli Ingegnere Edile

Sognatrice cronica per amici e colleghi, opera sul versante del Somma-Vesuvio della provincia di Napoli, in un territorio straordinario, ricco di valori storico-architettonici e ambientali da preservare. Il tempo libero tra gite enogastronomiche e campi di volley non è mai abbastanza.