Conto Energia Termico, come accedere agli incentivi

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Il 3 giugno 2013 si sono aperte le iscrizione ai Registri del Conto Termico, come da comunicazione del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici). La pubblicazione delle Regole Applicative del DM 28/12/2012 da parte dello stesso GSE, regolamenta nella pratica la richiesta di “incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” di cui tratta il DM, meglio conosciuto come Conto Energia Termico. Esso infatti costituisce l’equivalente del Conto Energia per gli interventi di produzione di energia termica.

Il Conto Termico e i nuovi incentivi

Specifichiamo ora nel dettaglio come accedere all’incentivo, e ancor prima come valutare l’impegno necessario alla presentazione della domanda e le probabilità di ottenimento dello stesso. Nell’articolo sarà privilegiata la parte relativa all’ottenimento del finanziamento da parte dei privati (ma i finanziamenti sono accessibili anche dalle pubbliche amministrazioni).

A seguire dunque un glossario che delinea la procedura standard per l’accesso agli incentivi del Conto Energia Termico.

Soggetto Ammesso (SA): è il beneficiario ultimo dell’incentivo, persona fisica o giuridica o Pubblica Amministrazione (PA).

Soggetto Responsabile (SR): ha sostenuto le spese dell’intervento e stipula il contratto con il GSE ricevendo direttamente l’incentivo. nella maggior parte dei casi coincide con il precedente. Negli altri casi può essere rappresentato da una E.S.Co. riconosciuta.

Portaltermico: è il portale telematico del GSE attraverso il quale il SR esegue la pratica, conclude il contratto e riceve l’incentivo. A seguito dell’iscrizione preliminare sul portale GSE si ricevono userID, password ed un codice identificativo univoco valido per tutte le pratiche eseguite dallo stesso SR. L’utente dell’applicazione dovrà dunque abilitare il programma tramite la funzione “sottoscrivi applicazione”.

Termini di presentazione: la domanda va presentata entro 60 giorni dal momento in cui è attivo il portale o dalla data di conclusione dell’intervento o dell’insieme di interventi, da provare con asseverazione di un tecnico abilitato (o in alcuni casi semplici con autodichiarazione del proprietario).

Potenza termica nominale (Pn): per gli impianti si fa riferimento alla Pn utile dichiarata dal costruttore, per le caldaie a condensazione alla Pn al focolare.

Limiti di intervento: Pn dei generatori appartenenti allo stesso impianto inferiore a 1000 kW. Superficie solare lorda di impianti solari termici inferiore a 1000 m2. Incremento di potenza in caso di sostituzione di generatori inferiore al 10%.

Multi–intervento: accorpamento di interventi sullo stesso edificio ma di diversa tipologia, con alcune semplificazioni: unica scheda–domanda (vedi più in basso) e unica asseverazione per tutti gli interventi. La data da cui partono i 60 giorni è quella di conclusione dell’ultimo intervento.

Integrazione Obbligatoria con Fonti Rinnovabili: per edifici nuovi, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione con superfici maggiori di 1000 mq, ristrutturazione integrale elementi costituenti l’involucro. L’obbligo riguarda la copertura del 50% dell’energia necessaria alla produzione di a.c.s., mentre per il totale di a.c.s., riscaldamento e raffrescamento valgono le seguenti percentuali:

  • 20% per domande presentate tra il 31/05/2013 e il 31/12/2013
  • 35% per domande presentate tra il 01/01/2014 e il 31/12/2016
  • 50% per domande presentate dal il 01/01/2017 in poi l’obbligo è di produrre energia termica, e non tiene in considerazione la eventuale produzione di energia elettrica che a sua volta alimenti impianti di produzione di acqua calda o di riscaldamento.

Le modalità di presentazione della domanda – Cap. 2 delle R.A.

La procedura per il Conto Termico avviene tramite il portale in rete, ed è conveniente predisporre la documentazione da caricare in termini di scansioni dei documenti o documenti informatici, come gli accordi contrattuali nel caso delle ESCo, i documenti di identità, le fatture, i documenti di delega, le ricevute di bonifico. Ad effettuarla è il SR, o un Soggetto Delegato.
Essa si compone di tre fasi.

Nella prima fase: il SR carica sul portale le informazioni anagrafiche sull’edificio o unità immobiliare e sugli impianti sostituiti e il tipo di interventi per cui si richiede l’incentivo; il portale assegna un codice univoco di richiesta di incentivo; il SR carica sul portale la documentazione richiesta:

  1. eventuale delega;
  2. eventuale contratto tra SA ed ESCo, con eventuale finanziamento tramite terzi, ma soprattutto con dettaglio delle spese sostenute;
  3. documentazione specifica per ogni tipologia di intervento;
  4. fatture e bonifici.

Da ricordare che i pagamenti vanno fatti tramite bonifico e che le fatture devono riguardare tutte gli importi per cui si richiede l’incentivo e solo quelli.

Nella seconda fase : il SR visualizza e verifica la scheda tecnica con il riepilogo dei dati e ne conferma il contenuto; il portale fornisce il modulo di richiesta di concessione degli incentivi precompilato; il SR stampa, firma, scansiona e carica nuovamente sul portale il modulo insieme ad una copia fotostatica di un documento di identità.

Nella terza fase: il GSE ha 60 giorni per completare l’istruttoria tecnico–amministrativa; a meno di mancanze o imperfezioni, il GSE invia al SR la lettera di avvio dell’incentivo del Conto Energia Termico (tramite posta certificata segnalata dal SR o tramite raccomandata), con la tabella della ripartizione in rate degli incentivi riconosciuti; il SR accetta la scheda–contratto disponibile sul portale.
Il calcolo degli incentivi viene fatto automaticamente dal GSE sulla base dei dati inseriti. Può accadere che il GSE richieda una integrazione della documentazione a cui il SR è tenuto a rispondere entro 30 giorni (vedi figura seguente). Inoltre nel caso in cui il GSE invii preavviso di rigetto (vedi schema) ha 10 giorni per presentare osservazioni e documenti probanti.

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Qualora la richiesta non risulti in nessun modo conforme, il GSE comunica al SR il diniego dell’incentivo, con tanto di motivazioni.
Conclusa la terza fase il GSE eroga gli incentivi, annualmente, tramite bonifico. Diverse pagine di approfondimento sono pubblicate sul sito del GSE con la spiegazione delle procedure.

Prenotazione degli incentivi – Cap. 3 delle R.A.

La richiesta di prenotazione è possibile solo per le pubbliche amministrazioni, e si esegue con le stesse procedure descritte per la richiesta di concessione, ma al termine delle 3 fasi, in cui il modulo di richiesta di prenotazione sostituisce quello della richiesta di concessione, se ne aggiungono altre due. Inoltre tra i documenti da presentare nella prima fase della prenotazione non servono quelli ai punti 3) e 4), che verranno presentati successivamente.

In una quarta fase dunque il SR, entro 60 gg dall’accettazione della prenotazione da parte del GSE, presenta l’atto notorio di avvio dei lavori (DPR 445 del 2000) sul portale, che obbliga il GSE ad impegnare l’importo relativo.

La quinta fase conclude la richiesta di prenotazione con la presentazione sul portale da parte del SR, entro un anno dall’accettazione della prenotazione da parte del GSE, di un atto notorio relativo alla fine dei lavori (DPR 445 del 2000). A questo punto, entro 60 gg da quest’ultima data, il SR è tenuto a presentare la richiesta di concessione degli incentivi come già descritto. Se il SR non rispetta i termini descritti decade la prenotazione, ma può sempre procedere alla domanda di accesso diretto mentre non può presentare altre domande di prenotazione per lo stesso intervento.

Iscrizione ai registri – Cap. 4 delle R.A.

Quando la potenza termica nominale complessiva degli interventi è superiore a 500kW (e inferiore a 1000kW per i limiti del decreto), è richiesta l’iscrizione ai registri informatici del GSE. Agli interventi iscritti ai registri è dedicata una parte del finanziamento fissata anno per anno, distinta tra privati ed enti pubblici. Il bando esce la prima volta 20 giorni dopo le Regole Applicative, gli anni successivi 30 giorni prima del 31 marzo, data in cui si aprono le iscrizioni per un periodo di 60 giorni consecutivi. Entro altri 60 giorni poi vengono pubblicate le graduatorie.

In pratica il SR ha 60 giorni per inviare la richiesta di iscrizione al Registro, sempre esclusivamente con procedura telematica sul Portaltermico previa registrazione. La procedura è basata su autodichiarazioni (quindi senza documenti di supporto):

  • 1) inserimento delle informazioni anagrafiche sull’edificio o unità immobiliare;
  • 2) compilazione della sezione Interventi a Registro e indicazione della tipologia di intervento;
  • 3/4) compilazione della Scheda Tecnica per impianti a Registro e conferma della stessa;
  • 5/6) stampa dei dati inseriti nella suddetta scheda, generati automaticamente, in forma di atto notorio, verifica e sottoscrizione di ogni pagina;
  • 7/8) caricamento della stampa firmata e di un documento di identità del SR nelle apposite sezioni, ed invio. Il GSE a questo punto trasmette una ricevuta di avvenuto invio.

In caso di errori, se l’invio è già avvenuto, è necessario annullare la richiesta e farne una nuova, sempre nel periodo valido per la presentazione. Non è consentita l’integrazione successiva alla chiusura dei Registri.
I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie (Allegato IV del decreto) riguardano, nell’ordine, la presenza nelle graduatorie dell’anno precedente, la minor potenza dell’impianto, la data di abilitazione dello stesso, la data di iscrizione al Registro.

Una volta ammessi nella graduatoria del Conto Energia Termico , il SR deve concludere l’intervento entro un anno dalla data di comunicazione di esito positivo, e presentare entro i successivi 60 giorni la domanda di concessione come descritta all’inizio. Se non vengono rispettati questi termini si può procedere all’iscrizione ad un Registro successivo con una decurtazione del 35% dell’incentivo. In caso di eventi calamitosi attestati da autorità competenti è anche possibile una proroga fino a sei mesi, con una decurtazione mensile del 5%.

A questo punto nel Cap. 5 delle Regole Applicative si entra nello specifico della valutazione degli interventi e della relativa documentazione, a partire dallo schema ormai familiare diviso in due parti, la prima relativa alle sole Pubbliche Amministrazioni e la seconda aperta anche ai Privati: si tratta delle Tabelle 6 e 7 al paragrafo 5.1, pag 38. Nel resto del capitolo si esaminano le 8 tipologie di intervento (paragrafi dal 5.2 al 5.9) seguendo sempre lo stesso schema: soggetti ammessi, requisiti tecnici, voci di spesa ammesse, modalità ed algoritmi di calcolo dell’incentivo, documentazione da allegare (vedi prima fase, punto 3 della richiesta diretta descritta sopra), documentazione da conservare da parte del S.R. per possibili verifiche (Capitolo 6).

Le Regole Applicative contengono infine, negli allegati a seguire, le principali definizioni, tutta la modulistica necessaria e i fac–simile delle schede che si incontreranno nelle procedure informatiche, al fine di poter effettuare queste ultime avendo già a disposizione i dati e le informazioni necessarie alla compilazione.

Con questo articolo speriamo di aver in buona parte semplificato e sintetizzato quanto descritto nelle R.A. e richiesto dal DM Conto Termico, ma rimaniamo a disposizione per chiarimenti più nello specifico degli interventi e per l’interpretazione delle tabelle e degli algoritmi di calcolo di singoli interventi. Il fine rimane quello di promuovere l’uso di incentivi che riteniamo difficilmente accessibili dal punto di vista burocratico o tecnico, spesso per la complicazione dei calcoli e dell’iter di richiesta, spesso per ignoranza della definizione degli interventi.

Francesco Cherubini

Francesco Cherubini Dottore in Fisica

Nasce ricercatore biofisico per morire progettista HVAC tra ingegneri, architetti e geometri. E’ il classico soggetto che ha una lavatrice a pedali in cantina e l'estate fa campeggio con i pannelli solari e l'impianto a 12 volts autocostruito. Passione per l'artigianato, il rugby e l'essenzialità.