Il quadro della normativa alla base della certificazione di sostenibilità degli edifici

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Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 nelle sue conclusioni avevano sottolineato l’importanza del raggiungimento dell’obiettivo di efficienza energetica del 20% entro il 2020. Nonostante la normativa comunitaria negli ultimi 10 anni abbia prodotto una quadro legislativo finalizzato al raggiungimento della massima sostenibilità in edilizia attraverso la certificazione degli edifici, molta strada deve ancora essere percorsa.

Per saperne di più: Certificazioni energetiche e di sostenibilità

Alla base della normativa che regola la certificazione degli edifici abbiamo un quadro ricco e complesso. Vediamo quali sono in ordine cronologico le direttive indirizzate verso l’obbiettivo del raggiungimento dell’efficienza energetica a partire dal 2002:

  • DIRETTIVA 2012/27/UE Ecodesign
  • DIRETTIVA 2010/31/UE Zero Energy Building
  • DIRETTIVA 2009/28/CE Fonti Rinnovabili
  • DIRETTIVA 2006/32/CE Usi finali energia
  • DIRETTIVA 2002/91/CE Building Energy Performance

Gli step da seguire nella DIRETTIVA 2002/91/CE Building Energy Performance riguardavano:

  • L’adozione di una metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (art.3);
  • La fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (art.4) applicati a:
    1. Edifici di nuova costruzione
    2. Edifici esistenti
  • La certificazione energetica degli edifici (art. 7), certificandone cioè la prestazione
  • L’ispezione periodica delle caldaie e degli impianti di condizionamento.

COSA SI INTENDE PER “PRESTAZIONE”?

La prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni energetici :

  • Riscaldamento ambiente
  • Riscaldamento dell’acqua calda sanitaria (ACS)
  • Raffrescamento
  • Ventilazione
  • Illuminazione

I consumi sono considerati sulla base di un uso standard degli edifici in relazione alla diversa destinazione d’uso e calcolati in funzione delle caratteristiche termiche dell’edificio, della sua posizione e orientamento, del clima esterno.
Anche nella DIRETTIVA 2010/31/UE Zero Energy Building si parla di “prestazione” e riportiamo una sintesi delle sue principali prerogative per comprenderne le finalità.

Art.1 “La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione tenendo in conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.”
Le disposizioni riguardano:

  • Metodologia di calcolo della prestazione energetica
  • Requisiti minimi della prestazione energetica nuove costruzioni
  • Applicazione dei requisiti minimi ad edifici esistenti, elementi edilizi e sistemi tecnici

Art. 4 Requisiti minimi di prestazione energetica.

  • Requisiti sia per il solo l’involucro che per la prestazione generale.
  • Distinzione tra edifici già esistenti e di nuova costruzione
  • Non applicabilità su edifici vincolati e al.
  • Requisiti efficaci sotto il profilo dei costi e del rispetto del ciclo di vita economico stimato
  • Revisione dei requisiti <5 anni e in funzione dei progressi tecnici nel settore edile

I punti fondamentali della DIRETTIVA 2012/27/UE Ecodesign sono riportati come segue.

Art.1 “La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale dell’Unione relativo all’efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data.”

Premessa dal p.to 17) del testo di legge:
“È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l’obiettivo dell’Unione di ridurre dell’80_95 % le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. Gli edifici pubblici rappresentano una quota considerevole del patrimonio immobiliare….”.

LE PREVISIONI DEI PROGRAMMI NEL PANORAMA EUROPEO

Il quadro della normativa per la certificazione di sostenibilità degli edifici prevede che entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuti i progressi di monitoraggio e gli obbiettivi di riduzione compiuti e se l’Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1.474 Mtoe (mega tonnellate equivalenti) di energia primaria per il 2020 (art.2 2012/27/UE Ecodesign).

Dal 2013 i Paesi membri dovranno elaborare e attuare un piano di efficientamento degli “edifici riscaldati e/o raffrescati posseduti ed occupati dal loro Governo centrale” che ne permetta la riqualificazione a un tasso minimo del 3% della superficie coperta utile all’anno, a partire dagli edifici più energivori:

  • Edifici pubblici esclusi dalla ristrutturazione
  • Edifici protetti in virtù del loro valore architettonico o storico nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto
  • Edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici
  • Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Entro il 2013 i Paesi membri dovranno elaborare un inventario di edifici del governo centrale con superficie coperta >500 mq e dal luglio 2015 >250 mqcon superficie e prestazione energetica.
L’“approccio alternativo degli Stati membri” è che entro dicembre 2013 essi comunichino alla Commissione le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendano raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del governo centrale.

DOPO L’EMANAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

Cosa succede dopo l’emanazione della normativa europea per il perseguimento della sostenibilità energetica degli edifici?
La normativa nazionale sull’efficienza energetica degli edifici, propedeutica alla certificazione di sostenibilità degli stessi è di seguito riportata in ordine cronologico. Vediamo i decreti attuativi e le ultime leggi in materia con le quali l’Italia ha obbligatoriamente recepito la normativa europea.

  • DL 63/2013
  • D.L. 59/2009
  • D.Lgs. 28/2008
  • D.Lgs. 115/2008
  • D.Lgs. 311/2006
  • D.Lgs. 192/2005
  • DPR 412/93 (all.A)
  • L. 10/1991

La direttiva 2002/91 è stata recepita con il D.Lgs. 192/2005, in seguito modificato e integrato dal D.Lgs. 311/06 in vigore dal 2007. L’attuazione del D.Lgs.192/05 prevedeva la pubblicazione di decreti attuativi che delineassero:

  • i criteri di calcolo e i requisiti minimi per gli impianti;
  • i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia convenzionata, pubblica e privata;
  • i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione.

Il D.Lgs. 192/05, aggiornato con il D.Lgs. 311/06, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. Il D.lgs 311/06, in particolare, disciplina:

  1. la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
  2. l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
  3. i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
  4. le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
  5. i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

Il DPR 59/09, delinea nello specifico i criteri di calcolo e i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia convenzionata.
Nell’Ambito di applicazione del D.Lgs. 192/05, del D.Lgs. 311/06 e del DPR 59/09, i casi esclusi dall’applicazione dei decreti sono:

  • Edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione delle loro caratteristiche;
  • Fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive;
  • Fabbricati isolati con superficie utile < 50 mq;
  • Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Ma è con il D.Lgs. 28/11 che viene normata l’obbligatorietà dell’utilizzo alle fonti rinnovabili, e poiché la certificazione energetica è legata ai titoli abilitativi, le regole da rispettare fanno riferimento al testo di legge in vigore alla data di richiesta del permesso di costruire, della DIA o della SCIA.

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METODI DI CALCOLO E SOFTWARE

Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adotta la normativa tecnica nazionale UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici.
I software commerciali garantiscono che i valori calcolati varino massimo di ± 5 % rispetto ai valori determinati mediante lo strumento nazionale di riferimento.

La norma EN PREN 15203–2005 (Energy Performance of Building) prevede due modalità di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici di tipo statico:

  1. Valutazione standard (sulla base del calcolo del fabbisogno energetico in condizioni di utilizzo standard sulla base di dati climatici e di funzionamento degli impianti standard);
  2. Valutazione di esercizio (basata sui consumi energetici misurati e rilevati sulla base delle bollette)

La simulazione dinamica è diventata obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione con volumetria >10.000 mc e del settore terziario. La Specifica Tecnica (UNI/TS) 11300 consente la riproducibilità e confrontabilità dei risultati per ottemperare alle condizioni richieste dal D.Lgs. 115/2008 e dal DPR 59/2009.
La norma inoltre consente l’accesso alle deroghe in materia di volumi (serre), superfici, altezze e distanze ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 115/2008.

APPLICABILITÀ DELLA LEGGE E IL RUOLO DELLE REGIONI

Per garantire l’omogeneità di applicazione della norma, le Regioni (che hanno la potestà legislativa in materia di ambiente ed energia art.117 della Costituzione) possono:

  • Definire metodologie di calcolo in riferimento tuttavia a quelle nazionali
  • Fissare dei requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi di quelli nazionali
  • Per le Regioni che non hanno legiferato si applicano le disposizioni nazionali.

COME ATTESTARE CHE UN EDIFICIO È SOSTENIBILE?

La procedura per la Certificazione di Sostenibilità si conclude con il rilascio di due certificati, rispettivamente consistenti nel Certificato di Sostenibilità Ambientale e nell’Attestato di Certificazione Energetica.
Fondamentale per una certificazione coerente con le indagini effettuate che siano rispettate:

  1. le modalità di presentazione della documentazione per l’ottenimento della Certificazione di Sostenibilità nelle diverse fasi del processo edilizio, dal titolo abilitativo alla fase di richiesta del Certificato di Sostenibilità Ambientale a quella di dichiarazione di fine lavori;
  2. l’iter per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale da parte di soggetti certificatori dotati di idonei titoli e di requisiti di indipendenza ed imparzialità di giudizio;
  3. i requisiti di sostenibilità ambientale posseduti dagli edifici in relazione alle cinque aree di valutazionee ai livelli di prestazione della sostenibilità associati ai punteggi;
  4. i requisiti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di Sostenibilità Ambientale, suo mantenimento e individuate le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione
Mariangela Martellotta

Mariangela Martellotta Architetto

Architetto pugliese. Prima di decidere di affacciarsi al nascente settore dell’Ecosostenibilità lavorava nel settore degli Appalti Pubblici. È expert consultant in bioarchitettura e progettazione partecipata. Opera nel settore della cantieristica. È membro della Federazione Speleologica Pugliese.