Conto Termico: ecco come funzionano i nuovi incentivi

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Il suo nome richiama quello del fatidico Conto Energia, che nel frattempo vive i suoi ultimi mesi, ma in realtà il funzionamento del Conto Termico è più simile alla defiscalizzazione del 55%. In effetti difficilmente avrebbe potuto assomigliare al primo, in quanto si sarebbe resa necessaria una costosa ed inefficace contabilizzazione remota dei flussi di calore prodotti econsumati, che nel caso della corrente elettrica, esistendo già i contatori “intelligenti”, è praticamente immediata.

I ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, dopo aver creato la necessaria suspance attraverso gli ormai classici mesi (quasi un anno, il decreto doveva uscire contestualmente al V Conto Energia e anche prima) di attesa e rinvii, hanno definito nel Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 di stanziare 900 mln di euro per il sostegno ad interventi di efficientamento energetico e alla installazione di impianti con fonte rinnovabile di tipo termico, ma stavolta il finanziamento è in conto capitale, ovvero una percentuale variabile sulla base di alcuni parametri (tipo ed entità dell’intervento, soggetto richiedente) del costo iniziale, comprensivo degli studi di fattibilità e di capacità energetica preliminare e di verifica a posteriori (Audit energetici e Attestati di Certificazione Energetica).

Il contributo viene tuttavia erogato in tempi relativamente brevi (da 2 a 5 anni), direttamente dal GSE, che ha messo a disposizione degli utenti alcune pagine web abbastanza dettagliate e chiare, mentre nella defiscalizzazione del 55% il contributo, disponibile fino al 30 giugno del 2013, anche se più consistente (55% contro il 40% del Conto Termico) viene detratto dalle imposte nell’arco di 10 anni.

Soggetti ammessi e interventi incentivabili

L’ammontare del contributo è definito sulla base di diversi parametri. I soggetti ammessi si dividono in Amministrazioni Pubbliche e Privati (ormai sappiamo che in tale definizione sono inclusicondomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito Agrario), mentre le tipologie di intervento sono raccolte in due classi principali:

  1. Interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  2. Interventi di piccole dimensioni relativi ad impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Mentre le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ad entrambe le classi di intervento, ai Privati pertiene solo la classe B di interventi.
Prima di scendere nel dettaglio occorre fare alcune precisazioni. Il contributo si riferisce alla quota di risparmio energetico/intervento che eccede gli attuali obblighi di legge, ovvero gli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal DL 28 del 3 marzo 2011 e necessari per il rilascio del titolo edilizio”. Inoltre non è cumulabile con altri incentivi statali tranne che, per le Amministrazioni Pubbliche, gli incentivi in conto capitale.

Il GSE predisporrà infine un portale informatico, che permetterà l’accesso all’incentivo su internet tramite la compilazione, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, di una scheda–domanda in cui vengono fornite tutte le informazioni necessarie a verificare l’erogabilità e la misura del contributo. Le Amministrazioni Pubbliche potranno inoltre avvalersi di una procedura di prenotazione, compilando una scheda–domanda a preventivo in cui gli interventi vengono descritti prima dei lavori grazie alla definizione di un contratto energetico stipulato con il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione degli interventi. Per interventi “in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € 600, il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica annualità” (art. 6.3), mentre interventi di sostituzione di generatori di calore di potenze elevate (oltre 500 kW), richiedono l’iscrizione preliminare ad appositi registri pubblici.

Nel calcolo dell’incentivo nel caso di sostituzione di generatori di calore rientrano anche le spese di smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, mentre nel caso di interventi di coibentazione rientrano “demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti” (art. 5.1.c.iii).

Interventi di efficienza energetica

Dedicati alle sole Amministrazioni Pubbliche, i seguenti interventi sono da considerarsi finanziabili solo se eseguiti su edifici o fabbricati rurali esistenti (o provvisti di dichiarazione fine lavori antecedente al 3 gennaio di quest’anno). Il finanziamento consiste nel 40% dei costi ammissibili sostenuti, ma ha dei limiti non superabili sia nel costo unitario (costo massimo sostenuto a m2 o a kWt) sia nel valore complessivo del contributo, in funzione del tipo di intervento, della zona climatica e della potenza dei generatori. Il tempo di erogazione del contributo è di 5 anni.

Le tabelle 1 e 2 dell’Allegato I al decreto specificano, caso per caso, le soglie di miglioramento energetico ai fini dell’ammissibilità all’incentivo; in pratica costituiscono una guida per il progettista per realizzare interventi incentivabili dal punto di vista tecnico. Interventi di schermatura/ombreggiamento sono finanziabili solo se viene garantita la qualità energetica delle corrispondenti superfici opache.

1 – Pn = Potenza termica nominale

Energia termica da FER

A questa classe di incentivi possono accedere sia le Pubbliche Amministrazioni che i Privati. Stavolta però lo schema di calcolo dell’entità del contributo erogato varia a seconda dell’intervento e del soggetto richiedente, in base a quanto riportato nelle tabelle dell’Allegato II al decreto. In quest’ultimo, come già nell’Allegato I, sono contenuti tutti i parametri tecnici di emissioni, rendimento, capacità, etc. per la corretta identificazione delle opere ammissibili al finanziamento.
Anche in questo caso gli interventi considerati sono solo quelli su edifici e fabbricati rurali esistenti, tranne nel caso degli impianti solari termici, che possono essere finanziati anche se realizzati su edifici di nuova costruzione. Ovviamente anche in questo caso l’incentivo interviene sulla quota eccedente la percentuale obbligata dalla normativa in vigore.

1 – pompe di calore elettriche o a gas utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, in sostituzione di altro generatore esistente.
2 – solo per riscaldamento serre e fabbricati rurali esistenti
3 – Pn = Potenza termica nominale
4 – Ssl = Superficie solare lorda, ovvero la superficie lorda dei collettori solari
5 – i collettori solari termici abbinati alla tecnologia del solar cooling permettono l’uso di tale fonte rinnovabile anche per il condizionamento estivo.

Diagnosi e certificazione energetica

Una importante novità consiste nella considerazione della Diagnosi Energetica e della Certificazione Energetica, elaborate contestualmente agli interventi, tra i costi ammissibili al finanziamento, sulla base di format già esistenti per ACE e AQE, e secondo un modello elaborato da ENEA, CTI e regioni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per quanto riguarda la “diagnosi energetica di alta qualità”.

Diagnosi Energetica precedente l’intervento e Certificazione Energetica successiva sono inoltre obbligatori sempre nel caso dell’isolamento termico, e in tutti gli altri casi quando l’intervento è realizzato su un intero edificio con potenza del generatore di calore superiore ai 100kW.

conto-termico-d

Questa parte del contributo copre il 100% della spesa per le Pubbliche Amministrazioni, il 50% per i Privati. Esso inoltre non conta ai fini del calcolo del massimo incentivo erogabile.

Tempistica e conclusioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, il decreto è entrato in vigore il giorno successivo (art.18). Dalla data di pubblicazione, il GSE ha 60 giorni per pubblicare a sua volta sul proprio sito la “scheda domanda”, che darà il via alle richieste di incentivo (art.8.7).
Le richieste potranno essere presentate fino a 60 giorni dopo il superamento del tetto massimo dell’incentivo di 200 mln per le Amministrazioni e 700 mln di euro per i Privati.
Anche questo decreto è sottoposto “ad aggiornamento periodico come previsto dal D.Lgs. 28/11” (art.1.2), ovvero nonostante il proclama i piani di investimento di imprenditori e ditte specializzate, dalla produzione all’installazione, italiani e non, rimangono nelle mani dei politici vecchi e nuovi che si litigano le poltrone in questi giorni.
Esso si presenta tuttavia completo dal punto di vista tecnico, ovvero non lascia troppo spazio a dubbi circa l’ammissibilità degli interventi ai contributi; come in altre occasioni il contributo tecnico di enti specializzati come l’ENEA ha dato i suoi frutti. Qualora i tempi vengano rispettati da tutti i soggetti coinvolti (GSE, AEEG, ENEA, Ministeri e altri) si può pensare ad un buon funzionamento del finanziamento.

Gli incentivi dovrebbero evitare anche la critica finora mossa al Conto Energia di aver sopravvalutato le capacità contributive dello stato ed i rendimenti degli interventi (impianti fotovoltaici); ad una tecnologia che è caratterizzata da rendimenti maggiori e da un maggior coinvolgimento della produzione nazionale, spetteranno incentivi largamente inferiori, ma speriamo almeno con un margine minimo funzionale di certezza e stabilità.

Francesco Cherubini

Francesco Cherubini Dottore in Fisica

Nasce ricercatore biofisico per morire progettista HVAC tra ingegneri, architetti e geometri. E’ il classico soggetto che ha una lavatrice a pedali in cantina e l'estate fa campeggio con i pannelli solari e l'impianto a 12 volts autocostruito. Passione per l'artigianato, il rugby e l'essenzialità.