Comunicazione preventiva per costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili

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La comunicazione preventiva, insieme all’autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata,è una procedura prevista dall’art.4 c2 del D.Lgs 28/2011 per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.La comunicazione preventiva riguarda le attività di edilizia libera. Le norme prevedono diversi tipi di comunicazione preventiva: le modalità di attuazione della comunicazionedipendono essenzialmente dall’area in cui ricade l’immobilee dal tipo di impianto.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA SECONDO IL T.U. EDILIZIA

Il riferimento normativo è l’art. 6 c2 del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia– che si applica ai casi elencati nei paragrafi 11 e 12 del D.M. 10/09/2010 – Linee Guida Nazionali – insieme con l’art. 7 del D.Lgs 28/2011 che colma le mancanze delle norme precedenti.

Il testo unico prevede due tipi di comunicazione preventiva:

  1. Comunicazione preventiva senza relazione tecnica asseverata ed elaborati grafici

Il riferimento normativo è l’art. 6 c2 lettera d del D.P.R. 380/2001.
Si possono realizzare tramite comunicazione preventiva i pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori dei centri storici, ovvero zone omogenee A.
Si possono dunque realizzare gli impianti solari fotovoltaici che hanno le seguenti caratteristiche:
– realizzati su strutture esistenti o su loro pertinenze;
– aventi una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto;
– situati al di fuori dei centri storici.

  1. Comunicazione preventiva con relazione tecnica asseverata ed elaborati

Il riferimento normativo è l’art. 6 c2 lettera a del D.P.R. 380/2001 e l’art. 123 c1 del D.P.R. 380/2001.

Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica, e sono assimilati agli interventi di manutenzione straordinaria.

Ci si riferisce a tutti quegli interventi in edifici e impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto. Rientrano in queste previsioni gli impianti solari termici con le seguenti caratteristiche:
– realizzati su strutture esistenti o su loro pertinenze;
– aventi una capacità di generazione compatibile con il regime dello scambio sul posto (lo scambio sul posto è un meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un secondo momento per soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in forma di contributo associato alla valorizzazione, a prezzi di mercato, dell’energia scambiata con la rete);
– situati al di fuori dei centri storici.

Alla comunicazione va allegata:
– la dichiarazione dell’impresa che svolgerà i lavori;
– una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato che dovrà dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente; e che asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essila normativa statale e regionale non prevede il rilascio del permesso di costruire.
Si presentano inoltre nei casi previsti, gli atti di aggiornamento catastale nel termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di euro 258 ridotta di due terzi quando la comunicazione è effettuata spontaneamente in corso dei lavori.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA SECONDO NORME DIVERSE DAL T.U. EDILIZIA

Secondo quanto indicato al punto 11.10 del D.M. 10/09/2010 ai seguenti casi non si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 380/2001– testo unico edilizia. Si tratta di disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative e regolamentari con riferimento agli impianti solari termici e fotovoltaici ed eolici.

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, pertanto sottoposti a semplice comunicazione preventiva, purchè non ricadenti nel campo di applicazione dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004, i seguenti interventi:

Impianti solari termici o fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:
–impianti aderenti o integrati nei tetti esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
–superficie dell’impianto nopn superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

Impianti eolici con singoli generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1m installati sui tetti degli edifici esistenti.

Inoltre l’art.27 c20 della L 99/2009 modificato dal D. Lgs 56/2010 dispone che anche l’installazione e l’esercizio di unità di microgenerazione – unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 KW– sono soggette alla sola comunicazione preventiva.

Fonte: Bollettino di legislazione tecnica 4/2012

Maria Pia Cibelli

Maria Pia Cibelli Ingegnere Edile

Sognatrice cronica per amici e colleghi, opera sul versante del Somma-Vesuvio della provincia di Napoli, in un territorio straordinario, ricco di valori storico-architettonici e ambientali da preservare. Il tempo libero tra gite enogastronomiche e campi di volley non è mai abbastanza.