Ciclisti e automobilisti: regole di convivenza tra biciclette ed automobili

Usare la bicicletta, sia nel tempo libero sia per raggiungere il posto di lavoro, è ormai una consuetudine diffusa in molte città italiane. L'utilizzo della bicicletta comporta notevoli vantaggi tra cui il miglioramento della qualità della vita e la riduzione dell'inquinamento causato dalle automobili. Tuttavia è necessario, per ciclisti ed automobilisti, conoscere le regole di civile convivenza mentre si usano i rispettivi mezzi di trasporto.

C’è da dire, purtroppo, che l’Italia non è ancora al passo con le molte città europee dotate di un codice di sicurezza per i ciclisti, infrastrutture idonee e piste ciclabili pluridirezionali. Ciò provoca una continua diatriba tra il codice comportamentale dei ciclisti e quello degli automobilisti che spesso litigano in strada!

Le biciclette nel nuovo codice della strada 

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Eppure le regole da rispettare per una corretta circolazione in strada e per evitare sgradevoli inconvenienti e incidenti esistono, anche se non sussistono le premesse urbanistiche e infrastrutturali idonee (leggi come adeguare le infrastrutture urbane a ciclisti e pedoni). Il nuovo codice della strada disciplina le modalità di circolazione in strada sia per le automobili che per le biciclette, definite velocipedi. Di conseguenza entrambi sono soggetti agli stessi doveri. La diversità risiede nel fatto che il ciclista è considerato un “utente debole” e non soggetto a nessuna abilitazione per poter usufruire del suo mezzo di trasporto. Ciò non lo esonera dal conoscere i segnali stradali, gli obblighi, le precedenze e tutte le regole che vanno rispettate quando si circola in strada.

Bisogna anche ricordare che quando si circola è obbligo dotarsi di un po’ di buon senso: essere sempre concentrati nell’esaminare ciò che ci succede intorno, prevedere le manovre altrui e segnalare le proprie.

Gli articoli del nuovo codice della strada riguardanti biciclette e ciclisti

I principali articoli del nuovo codice della strada che disciplinano i ciclisti e il velocipede sono gli Art. 50, 68, 143, 182 e 377, abbreviati e sintetizzati di seguito.

Art. 50 - Definizione di velocipede e dimensioni.

Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento: 

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1) I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché di dispositivi per:
- per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- per le segnalazioni acustiche: di un campanello; 
- per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2) I dispositivi di segnalazione devono essere presenti e funzionanti.

3) Alcune disposizioni non sono applicabili per velocipedi usati durante competizioni sportive.

4) Con D.LL.PP. sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5) Il trasporto di un bambino è ammesso solo con idonee attrezzature stabilite nel regolamento.

6) La circolazione senza pneumatici o con qualsiasi tipo di dispositivo mancante o non conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

7) Il conduttore di un velocipede non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

8) Chiunque produce o mette in commercio velocipedi e relativi dispositivi di equipaggiamento con l’obbligo di omologazione è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. 

Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata:

1) I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2) I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata


  Art.182 - Circolazione dei velocipedi:

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1) I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due. Se circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2) I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano. Devono sempre essere in grado di vedere davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 

3) Salvo eccezioni, ai ciclisti è vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4) I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza.

5) È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.

6-7) I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. Non si possono trasportare più di 4 persone adulte compresi i conducenti e non più di due bambini fino all’età di 10 anni.

8) Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

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 Art. 377 - Circolazione dei velocipedi

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1) I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. (E fermarsi agli stop e ai semafori rossi!)

2) Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 

3) In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 

4) E vietata la circolazione dei veicoli sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva da mezz'ora dopo il tramonto e sia di giorno che di notte qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione. Il veicolo può essere condotto solo a mano.


5) Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'art. 68 del C.S. in modo da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Tali attrezzature rispettano le indicazione dell’art. 225 e sono installate: 
-  tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; 
-  posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. 

6) Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, secondo l’art. 3 del C.S., si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 

7) Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima  cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Ciclisti in strada: le regole per gli automobilisti

In questo caso, sarebbe difficile sintetizzare tutte le regole comportamentali che ogni automobilista dovrebbe seguire quando guida. Bisognerebbe elencare tutto il nuovo codice della strada! Si può, però, sottolineare qualche buona norma che ogni conducente di veicolo a quattro ruote può seguire nel rispetto dei ciclisti, nonché dei pedoni, che incontrano per la strada.

1) Fermarsi al semaforo e in corrispondenza delle strisce pedonali dolcemente e lasciare sempre minimo un metro dalla carreggiata a destra per permettere il passaggio dei ciclisti. Lasciare lo spazio di almeno un metro anche quando si supera una bicicletta in corsa.

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2) Dare sempre la precedenza ai pedoni e ai ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclabili.

3) Prima di aprire la portiera, a ridosso della carreggiata, controllare sempre gli specchietti laterali e lo specchietto retrovisore per prevedere le tempiste giuste di apertura delle portiere.

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4) Usare sempre le frecce per qualsiasi cambio di direzione anche se non implica uno spostamento totale in un’altra corsia o per svoltare.

5) Evitare di tagliare la strada ad un ciclista sorpassandolo per poi svoltare a destra.

6) Evitare di parcheggiare la macchina in doppia fila o in punti in cui la strada non risulta lineare e/o di dimensioni limitate.

7) Cercare di non abusare del clacson per qualsiasi imprevisto o ingorgo creato dai ciclisti. Ci vuole un po’ di pazienza. Il rumore improvviso può creare uno stato confusionale al ciclista al punto tale da fargli anche perdere l’equilibrio.

Laura Bertelloni

Laura Bertelloni Architetto

Architetto e grafico, ama viaggiare, scrivere e cucinare. Alterna la sua attività al riciclo creativo. Già da piccola si divertiva a disegnare le case dei sogni per sua mamma, a pitturare il terrazzo dei nonni e a smontare la sua stanza, cambiando di continuo la disposizione dei mobili.