Terre e rocce da scavo: rifiuti o sottoprodotti?

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 71 dei DD.LL. n. 1 e n. 2, rispettivamente del 24/1/2012 (“decreto Liberalizzazioni”) convertito in legge n. 27 e del 25/1/2012 (“decreto Ambiente”) convertito in legge n. 28, dallo scorso marzo è entrata in vigore, anche se in regime transitorio, la nuova disciplina dei materiali di riporto dagli scavi.Entrerà definitivamente in vigore con l’emanazione di un decreto ministeriale atteso entro il prossimo 25 maggio.

Premettiamo che la normativa ambientale è talmente turbolenta che già per gli operatori è sempre più difficile raccapezzarsi. In pratica non esiste un vero e proprio Testo Unico che disciplini la materia in modo organico ed esaustivo e, come affermano i giuristi, il D.lgs 152/2006, che ha istituito il c.d. “codice Ambientale”, non contempla tutti gli ambiti previsti dalle direttive europee. Segnaliamo che in materia di “Gestione rifiuti” e concretamente di “Terre e rocce da scavo”, il menzionato codice è stato aggiornato in diversi momenti con la revisione delle definizioni di: “Rifiuti”, “Sottoprodotti”, “Terre e rocce da scavo” e recentemente di “Matrici materiali di riporto”. Per completare il quadro, schizofrenico, il codice è stato modificato anche con la revisione delle modalità di utilizzo e di smaltimento dei materiali. Vediamo allora, in sintesi, quali sono le leggi correttive recepite e gli ultimi aggiornamenti, non ancora pubblicati nella nuova versione del menzionato codice.

LEGGI CORRETTIVE DEL D.Lgs 152/2006

  • Correzioni agli articoli 184–Classificazione, 185–Limiti al campo d’applicazione e 186–Terre e rocce da scavo, con il D.Lgs 4/2008,
  • Correzioni agli articoli 185 e 186 con la L. n. 2 del 28/1/2009,
  • Integrazioni all’art. 186 con l’art. 8–Ter con la L. n. 13 del 27/02/2009,
  • Correzioni ed integrazioni all’art. 185 con la L. n° 129 del 13/08/2010,
  • Integrazioni, modifiche e integrali sostituzioni agli articoli 183–Definizioni, 184, 185 e 186 rispettivamente con gli articoli: 10,11,12 e 13 del D.Lgs 205/2010.

ULTIMI AGGIORNAMENTI ALLA DISCIPLINA SUI MATERIALI DI RIPORTO DAGLI SCAVI

  • Il D.L. n. 2 del 25/1/2012, il c.d. “decreto rifiuti” (G.U. 20),al com. 1 art. 3,introducela definizione di “materiali di riporto” riferiti anche alle “matrici materiali di riporto” edisciplina il libero utilizzo dei materiali eterogenei, contenuti nel suolo per riempimenti e rilevati. Stabilisce le condizioni alle quali tali matrici, di cui all’art. 185, com. 4, del “ codice ambientale” e s.m.i., possono essere considerate sottoprodotti (art. 184–bis del “codice Ambientale”).
  • Il D.L. n. 28 del 24/3/2012,il c.d.“decreto Ambiente”(G.U. 71), converte in legge il c.d. “decreto Rifiuti”, tuttavia ne limita la sfera d’azione mediante le seguenti disposizioni.
    In primo luogo, introduce una precisa definizione di “matrici materiali di riporto” che coincide con quella di “materiali eterogenei” (definizione di “Utilizzo di terre e rocce da scavo” all’art. 49 del “decreto Liberalizzazioni” n.1 del 24/1/2012) utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
    In secondo luogo, stabilisce che fino all’entrata in vigore del c.d. “decreto Ambiente”, prevista entro maggio, le “matrici materiali di riporto”, eventualmente presenti nei terreni e nei suoli gestibili al di fuori della disciplina sui rifiuti, possono essere considerate sottoprodotti (come definiti nel“codice Ambientale” e s.m.i.)
  • Il D.L n. 1 del 24/1/2012, convertito in legge n. 27/2012, rimanda ad un decreto ministeriale l’attuazione delle disposizioni introdotte dal “D.L. Liberalizzazioni”, entro il 24 maggio 2012. A partire da quella data, l’articolo 186 del DLgs n. 152/2006, afferente alle “Terre e rocce da scavo”, sarà abrogato.
  • Il D.L. n. 5 del 9/2/2012, convertito in legge n. 35/2012 (“decreto Semplificazioni”), conferma la competenza delle regioni per il rilascio dell’autorizzazione, prevista all’art. 109 del D.lgs 152/2006, in materia di immersione in mare di materiale proveniente da attività di scavo (art. 24).

Riassumendo, tra circa due mesi, quando entrerà in vigore la legge sulle “Liberalizzazioni”, le “Matrici ambientali di riporto” rientreranno nel concetto di suolo e pertanto, essendo escluse dalla disciplina sui rifiuti, potranno essere riutilizzate e, noi aggiungiamo, commercializzate. Si prospetta dunque la crescita di un mercato interessante.
Fino a quella data, gli operatori dovranno attenersi al regime transitorio, il quale prevede il riutilizzo delle “Terre e rocce da scavo” secondo le prescrizioni del “codice Ambientale” (art.184–bis) di cui riportiamo una sintesi: il “materiale di riporto degli scavi” deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, e non deve comportare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Fonte | Gazzetta Ufficiale

Giovanna Barbaro

Giovanna Barbaro Architetto e Tecnologo

Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia, dove si laureò in architettura (IUAV). Dal 2008 europrogettista nei settori green economy e clean tech. Nel 2017 ha realizzato uno dei suoi più importanti sogni: fondare Mobility-acess-pass (MAP), un'associazione no profit per la certificazione dei luoghi pubblici per le persone con disabilità motorie. Tra i suoi hobby preferiti: la fotografia e la scrittura