Diagnosi ed auditor energetici certificati: il ruolo di Accredia

Dal 10 dicembre del 2015 è stata introdotta l’obbligatorietà delle diagnosi energetiche, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE, la quale ci impone -entro l'anno 2020- la riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, rispetto ai valori conteggiati a partire dal 2010. Vediamo il ruolo di Accredia nell’accreditamento del tecnico della certificazione e della diagnosi energetica, nonché la normativa di riferimento.

AUDIT ENERGETICO E GREEN AUDIT

Il ruolo di Accredia

Accredia è l'Ente nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano il 22 dicembre del 2009. Nato come Associazione senza scopo di lucro -dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS- è l'unico ad essere riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova e di taratura abbiano le competenze adeguate per valutare la conformità di prodotti, di processi e di sistemi agli standard di riferimento. 

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Accredia opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l'accreditamento, per qualificare prodotti e servizi del mercato globale, ha una valenza di interesse pubblico. Con l’istituzione di Accredia l'Italia si è dunque adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, in vigore dal 1° gennaio 2010 in tutti i Paesi UE, secondo il quale sono tenuti ad accreditare in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000.  

Accredia valuta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori ed Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove, tarature e competenze professionali.  

L’auditor energetico

L’"auditor energetico" (nei settori dell'industria, del terziario, dei trasporti e delle installazioni di elementi edilizi ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici) secondo il punto 3 dell'articolo 12 del D. Lgs. 102/2014 non deve essere obbligatoriamente accreditato da Accredia, poiché la certificazione delle competenze è volontaria. Se così non fosse, si imporrebbero ulteriori costi ai professionisti del risparmio energetico, il che implicherebbe una ricaduta negativa sugli utenti finali meno abbienti, ma non per questo escludibili dai benefici della riqualificazione energetica. In aggiunta, la retroattività di alcune leggi sugli incentivi alle rinnovabili non giova certamente ad attivare fiducia da parte dei cittadini.  

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La norma tecnica di riferimento è la UNI CEI EN 16247-5 "Competenze dell'auditor energetico" che descrive le caratteristiche e il ruolo di un auditor energetico affinché possa efficacemente implementare i requisiti richiesti dalla UNI CEI EN 16247-1 e quelli specifici di settore definiti nelle parti 2,3,4 della stessa norma.

Vengono dunque armonizzati:

  • la formazione,
  • le competenze
  • l'esperienza necessarie all'Auditor Energetico per fornire un servizio di diagnosi energetica di adeguata qualità.

Per servizi di audit energetico in grandi industrie, od organizzazioni particolarmente complesse, possono essere necessarie competenze multidisciplinari, dunque tecnici esperti in diversi settori che operino in squadra. La norma infatti dice che tali competenze possono essere possedute sia da un singolo auditor che da un gruppo. Qualora sia nominato un team, un membro del gruppo di audit deve essere indicato un capo Auditor Energetico di riferimento. La definizione dello schema di accreditamento e di certificazione della figura dell'Auditor Energetico sono tuttavia in corso.

Il quadro stabilito dal menzionato D.Lgs 102 si rivolge all'efficienza dell’energia sia nella fornitura che nell'uso finale attraverso, ad esempio, la sua promozione negli edifici, sia pubblici che privati, la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, la promozione dell'efficienza nel riscaldamento e nel raffrescamento.

A partire dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche potranno essere eseguite da soggetti certificati da Organismi accreditati da Accredia, o da un altro Ente nazionale di accreditamento designato dal proprio Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo), UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell'Energia), UNI CEI EN 16247-5 (Auditor Energetico).

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Soggetti obbligati all'audit

Il D.Lgs 102/2014, all'interno di questo quadro di misure, all'articolo 8 -come abbiamo accennato- ha introdotto l'obbligo di una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente una ogni 4 anni, per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia nei loro siti produttivi italiani. Le imprese a forte consumo di energia, a seguito dell'esecuzione della diagnosi, sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001:2011.

Inoltre, per promuovere la rimozione degli ostacoli sul mercato dell'energia e il superamento delle carenze che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia, il Decreto prevede nuovi schemi di certificazione e accreditamento per l'effettuazione della diagnosi energetica.

Precisiamo che, tale obbligo, non si applica alle grandi imprese che già adottano un sistema di gestione conforme all'EMAS (Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit) o alla norma ISO 50001:2011 (Sistema di Gestione dell'Energia) oppure alla norma ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) recentemente aggiornata (15 settembre 2015), purché al suo interno sia incluso un audit energetico realizzato secondo i requisiti indicati nell'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. 

Chi può essere accreditato

L’Ente ha come finalità l’accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità, di seguito riassumiamo solo quelli relazionati con il settore del risparmio energetico:

  • Laboratori di taratura
  • Produttori di materiali di riferimento
  • Organismi di certificazione
  • Organismi di ispezione
  • Organismi di verifica

Come accreditarsi

È possibile effettuare la ricerca mirata dei documenti richiesti per l’accreditamento, selezionando i campi di pertinenza oppure inserendo i riferimenti dei documenti richiesti per l’accreditamento nel settore d’interesse nella maschera di ricerca nell’apposita sezione del sito di Accredia. Attualmente nell’elenco nazionale di Accredia vi sono registrate 152 persone come “tecnico certificatore energetico” e sono tutte certificate dal SACERT. Come specificato nel sito,  Accredia non garantisce l’aggiornamento continuo degli elenchi, nonostante l’accreditamento, nel suo complesso iter, costituisca per il professionista un’importante investimento di risorse, a nostro avviso difficilmente ammortizzabile, dato che la certificazione della professionalità ha una durata limitata a 3 anni. 

Infine, dobbiamo aggiungere che molti dei corsi abilitanti -come quello del tecnico esperto in diagnosi termografiche ed energetiche- non vengono considerati utili ai fini dei crediti di aggiornamento continuo professionale, come ad esempio dagli Ordini degli Architetti, creando così ulteriori iniquità tra le varie categorie professionali. 

Giovanna Barbaro

Giovanna Barbaro Architetto e Tecnologo

Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia, dove si laureò in architettura (IUAV). Dal 2008 europrogettista nei settori green economy e clean tech. Nel 2017 ha realizzato uno dei suoi più importanti sogni: fondare Mobility-acess-pass (MAP), un'associazione no profit per la certificazione dei luoghi pubblici per le persone con disabilità motorie. Tra i suoi hobby preferiti: la fotografia e la scrittura