Crediti formativi per architetti: normativa, corsi, sanzioni ed esoneri

La formazione continua per i professionisti, regolamentata dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, è un obbligo per molte categorie professionali: gli architetti, così come gli ingegneri, i geometri, i periti e gli avvocati sono chiamati ad aggiornare periodicamente le proprie competenze tramite il conseguimento obbligatorio dei crediti formativi professionali. Con l’ottenimento dei CFP richiesti si garantisce al proprio Ordine di aver ottemperato all’obbligo dell’aggiornamento e, dunque, di essere in grado di continuare ad esercitare la professione.

La formazione e gli aggiornamenti possono rappresentare per il professionista una vera occasione di arricchimento del suo bagaglio di competenze: tramite eventi e corsi formativi, si ha la possibilità di approfondire capacità e conoscenze e di aggiornarsi sui nuovi saperi. La formazione continua è insomma uno strumento che la Legge mette a disposizione sia per garantire prestazioni professionali sempre qualificate sia per consentire al professionista di specializzarsi, ottenendo maggiori opportunità sul mercato del lavoro.

Crediti formativi per architetti: quanti ne servono

Il numero dei crediti richiesti, e l’arco temporale entro cui conseguirli, variano in base alla categoria professionale. Per la categoria degli architetti, la normativa di riferimento si esprime con apposito Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, il n. 17 del 15 settembre 2013.

Nel dicembre 2016 però il Consiglio Nazionale degli Architetti ha deciso per una riduzione dei crediti minimi da conseguire: da i 90 previsti precedentemente si passa a 60. Per gli architetti quindi occorrono 60 crediti formativi da conseguire nel triennio 2017-2019, di cui almeno 12 CFP dovranno riguardare tematiche inerenti la deontologia e le norme professionali.

Come ottenere i crediti formativi professionali

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del Regolamento, gli architetti possono conseguire i crediti formativi tramite:

  • Eventi formativi promossi dall’Ordine: seminari, convegni, conferenze, workshop e tavole rotonde, organizzati appositamente per l’aggiornamento professionale. Questi eventi possono anche essere organizzati da enti di formazione delegati e riconosciuti dall’Ordine;
  • Formazione post lauream: scuole di specializzazione e di perfezionamento, dottorato di ricerca, master sia di I che di II livello, seconde ed ulteriori lauree e corsi abilitanti.
  • Corsi online e formazione a distanza (FAD)

Uno degli strumenti di formazione e aggiornamento più utilizzati è la formazione a distanza o FAD. Ovunque e quando vuoi, è la formula personalizzata vincente per ottenere una formazione efficiente ed un aggiornamento completo.
Pedago.it, ente di formazione online, provvede al rilascio certificato dei crediti formativi tramite la frequenza di comodissimi corsi online che consentono di aggiornare le proprie competenze ottenendo i crediti formativi riconosciuti, per continuare ad esercitare restando il regola col proprio ordine professionale.
I corsi online per la formazione obbligatoria degli architetti, proposti da Pedago.it, possono essere frequentati in qualsiasi momento del giorno (e della notte), e da qualsiasi postazione connessa alla rete.
Sono tante le opportunità offerte da Pedago.it per specializzarsi nei settori più richiesti dal mercato. Dal corso per diventare certificatore energetico o Energy Manager, a quello per esperto della valutazione ambientale, del BIM o della Pianificazione del Riuso Urbano: la scelta di corsi professionalizzanti è vasta.

Conseguire i crediti formativi non deve essere un’azione fine a sé stessa, ma può rappresentare un trampolino di lancio per specializzarsi come figure professionali di nuova generazione ed inserirsi così nei settori lavorativi del futuro.

Gli esonerati e le sanzioni per gli inadempienti

Il Regolamento prevede che possano sussistere requisiti e condizioni tali da rendere necessaria l’esenzione, anche parziale, dall’obbligo formativo.

I casi di esonero:

  • Esenzione parziale per maternità: i CFP da conseguire ammontano alla metà di quelli obbligatori, cioè a 30 CFP;
  • Esenzione per Interruzione dell’attività per almeno 6 mesi per comprovati motivi, come ad esempio per malattie e periodi svolti all’estero;
  • Esenzione per gli iscritti all’albo da almeno 20 anni che abbiano al contempo compiuto il 70° anno d’età;
  • Esenzione per altri casi di impedimento, da vagliare e verificare con l’Ordine.

Trattandosi di un obbligo formativo, sono previste sanzioni per inadempienza. Tutto si gioca sul numero di CFP mancanti allo scadere del triennio. Vediamo quanti nello specifico:

  • Censura (massimo 12 CFP mancanti): il mancato conseguimento di un massimo del 20% dei crediti necessari comporta la censura e si rischia di ricevere una nota formale di biasimo da parte del Presidente del Collegio disciplinare;
  • Sospensione (più di 12 CFP mancanti): il mancato conseguimento di più del 20% dei crediti necessari è causa della sospensione dall’attività fino a 6 mesi.

Occorre quindi controllare presso il proprio Ordine la propria posizione in merito al numero dei crediti conseguiti e mancanti nel triennio 2017/2019, per restare sempre in regola ed esercitare la professione, consapevoli di prestare servizi qualificati e sempre aggiornati.