Quando si applica l’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie

Su che tipo di lavori di ristrutturazione edilizia è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10%? E per quali si applica invece il regime ordinario dell’IVA al 22%?

Quando si applica l’IVA agevolata al 10%

Per i lavori di ristrutturazione è possibile usufruire di un’agevolazione che consiste nell’IVA ridotta al 10% per i seguenti tipi di interventi:

  • prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria (opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti mantenendo elementi di finitura ed impianti tecnologici).
  • prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria come definito dalla circolare n. 57/E/1998 (opere necessarie a rinnovare e sostituire parti strutturali, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso)

Informazioni sui costi degli interventi di ristrutturazione.

L’IVA agevolata per interventi di ristrutturazione come appena descritti si applica nei seguenti casi: 

  • fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
  • in caso di acquisto di beni significativi.

Cosa si intende per beni significativi

I beni significativi come definiti dal Decreto Ministeriale 29 Dicembre 1999 e sono:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature per il condizionamento ed il riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Ai beni significativi viene applicata l’aliquota IVA agevolata al 10% solo fino alla differenza tra il valore complessivo dell’intervento di ristrutturazione ed il valore dei beni stessi.

Per esempio se si effettua una ristrutturazione per un costo totale di 10 mila euro di cui 4 mila si riferiscono a prestazioni di servizi e 6 mila sono spesi per i beni significativi, allora sui 6 mila spesi per i beni significativi si applicherà l’IVA al 10% solo su 4 mila euro,  ovvero solo sulla differenza tra l’importo totale dell’intervento ed il valore dei beni significativi (12 mila – 8 mila). Sul resto della spesa dei beni significativi (2 mila euro) si applicherà l’IVA ordinaria del 22%.

Casi in cui non si applica l’IVA agevolata al 10%

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Fonte: Agenzia delle Entrate