Il nuovo regolamento per la gestione di terre e rocce da scavo

Il regolamento su terre e rocce da scavo

Il nuovo regolamento per normare la gestione di terre e rocce da scavo è entrato a pieno regime. Si tratta del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 che sostituisce il D.M. n. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Novità ed oggetto del regolamento per la gestione di terre e rocce da scavo

Una novità importante introdotta dal nuovo regolamento, sono le procedure uniche a livello nazionale che rendono omogenei in procedimenti in tutta Italia. 

Gli allegati del regolamento:

  • Allegato 6 - “Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21” sostituisce la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
  • Allegato 7 - “Documento di trasporto (articolo 6)” sostituisce il “Documento di trasporto” (per trasporto fuori sito); 
  • Allegato 8 - “Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)” sostituisce l’allegato  7, art. 12, comma 1 del d. m. 10 agosto 2012, n. 161.

Scarica qui gli allegati

Le casistiche dell’iter procedurale variano a seconda dell’entità dello scavo: il DPR 120/2017 ne individua 3 riferite ai quantitativi dei volumi di scavo prodotti nei singoli cantieri:

  • cantieri di grandi dimensioni costituiti da progetti di opere che prevedono produzione di terre e rocce eccedenti i 6.000 metri cubi di materiale escavato e assoggettate alle procedure di VIA/AIA (Articoli da 8 a 18);
  • cantieri di grandi dimensioni: costituiti da interventi che prevedono produzione di terre e rocce eccedenti i 6.000 metri cubi di materiale escavato*, non assoggettate alle procedure di VIA/AIA (Articoli da 20 a 21);
  • cantieri di piccole dimensioni: dove le quantità di terre e rocce prodotte sono inferiori a 6.000 metri cubi, indipendentemente che tali interventi ricadano o meno tra quelli assoggettati a VIA/AIA.) (Articoli da 20 a 21);. Per questa tipologia di cantiere, al posto del Piano di Utilizzo, è previsto l’invio di una Dichiarazione di utilizzo (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

* volumi calcolati sulle sezioni di progetto

Inoltre il DPR 120/2017 tratta:

  • Disciplina dei materiali da scavo provenienti da siti oggetto di bonifica.
  • Disciplina dei materiali da scavo gestiti come rifiuti ( gestione del deposito temporaneo).
  • Disciplina dei materiali da scavo in esclusione dalla normativa dei rifiuti, ex. Art 185 del D.LGS. 152/06.
  • Disciplina dei controlli. 

Piano di utilizzo: l’iter procedurale

Per l’iter procedurale del Piano di Utilizzo si rimanda alla descrizione dettagliata della normativa di cui all’art. 9 del D.P.R. 120/2017. A corredo del Piano di utilizzo dovranno essere compilati gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 9 riportati nel Decreto.

Con Circolare del Ministero dell’Ambiente n.15786_RIN del 10 novembre 2017 “Disciplina delle matrici di riporto – chiarimenti interpretativi” viene confermata la procedura per il corretto uso dei terreni derivanti da scavo, anche contenenti materiale di riporto antropico che possono non essere considerati “rifiuto” se in minime percentuali. La suddetta circolare conferma devono essere effettuate le verifiche analitiche della qualità ambientale dei terreni (con eventuali riporti), anche se scavati e da riutilizzare nello stesso sito di produzione. Di seguito uno schema della procedura della cosiddetta “Disciplina delle matrici di riporto”.

La disciplina delle matrici materiali di riporto per terre e rocce da scavo

Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo 

Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione 

Allegato 3 - Normale pratica industriale 

Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali 

Allegato 5 - Piano di utilizzo, corredato dei suddetti allegati, da inoltrare a:

  1. Autorità di protezione ambientale competente sull’opera;
  2. Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione;
  3. Comune del sito di produzione;
  4. Comune del sito di destinazione.

L'iter procedurale previsto dal nuovo regolamento per terre e rocce da scavo

Dichiarazione di utilizzo: l'iter procedurale

Innanzitutto si segnala che il nuovo regolamento prevede che sia il proponente/produttore ad attestare, mediante la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rispetto dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 4, affinché i materiali da scavo siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Tale dichiarazione va resa servendosi dell’apposito modello denominato Allegato 6. Quanto alle attività di scavo e di riutilizzo, in quanto attività edilizie, il procedimento dovrà essere coordinato con il procedimento edilizio (SCIA, CILA, Permesso di costruire ecc…) da cui derivano i materiali di risulta.

  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo;
  • In caso di modifica sostanziale dei requisiti, il produttore aggiorna la dichiarazione e la trasmette; trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata;
  • I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi;
  • Se per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA le analisi sono richieste nell’ambito della caratterizzazione ambientale, per cantieri che non ricadono in questa casistica e per i quali quindi è richiesta la Dichiarazione di utilizzo, non vi è alcun obbligo esplicito a tal riguardo. È importante però sottolineare che in questo caso il dichiarante si assume tutte le responsabilità del rispetto dei limiti qualitativi previsti dalla normativa, ed in caso di controllo deve essere in grado di dimostrare quanto affermato mediante eventuale documentazione tecnica.
  • Va evidenziato che per quanto riguarda gli elaborati grafici questi non risultano necessari (non vengono neppure contemplati) , mentre per quanto riguarda le analisi esse sono a discrezione del proponente che può anche non farne prendendosi però la responsabilità di quello che verrà trasportato.

La Dichiarazione di utilizzo non richiede un’approvazione in quanto non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante.

Allegato 6 - “Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21”, da inoltrare a:

  1. Autorità di protezione ambientale competente sull’opera
  2. Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione 

Allegato 7 - “Documento di trasporto”, da inoltrare a :

  1. Proponente o produttore
  2. Trasportatore
  3. Destinatario
  4. Nel caso in cui il proponente e l’esecutore siano soggetti differenti, una quarta copia del documento deve essere conservata dall’esecutore

Per trasportare le terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti, al di fuori del sito di produzione, è necessario il documento di trasporto, in triplice copia. Tale documento deve poi essere conservato da tutte le parti per tre anni.

 Allegato 8 - “Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) da inoltrare a:

  1. Autorità di protezione ambientale competente sull’opera
  2. Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione
  3. Comune del sito di produzione
  4. Comune del sito di destinazione

È necessario attestare l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo entro il termine di validità del piano di utilizzo. La  dichiarazione di avvenuto utilizzo dovrà essere conservata dall’esecutore o dal produttore per cinque anni. La mancata trasmissione della dichiarazione entro i termini descritti sopra, comporta la perdita immediata della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, diventando quindi rifiuti. È importante sottolineare che il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti non consente un utilizzo delle stesse.

Nel caso le terre e rocce da scavo non siano riutilizzate come sottoprodotto, ai sensi dell’articolo 4 del DPR 120/2017 , ma vengano invece destinate a recupero/smaltimento come rifiuti, tali materiali rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti e saranno assoggettate alla Parte Quarta del Codice Ambientale e, in particolare, il trasporto deve avvenire predisponendo il FIR (formulario di identificazione rifiuti).

I soggetti coinvolti nella gestione di terre e rocce da scavo

Comune del sito di produzione Il comune in cui avviene l’opera da cui derivano le terre e le rocce di risulta dello scavo.
Comune del sito di destinazione Il comune verso cui sono destinate  le terre e le rocce di risulta dello scavo.
Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione ARPA
Autorità di protezione ambientale competente sull’opera DAP (dipartimento ambientale provinciale) della Provincia di riferimento.
Proponente / Produttore Colui che dichiara l’avvenuto scavo ed è formalmente produttore del materiale di risulta.
Trasportatore Colui che trasporta le terre e le rocce di risulta dello scavo.
Destinatario Colui che riceve le terre e le rocce di risulta dello scavo.
Esecutore Colui che esegue lo scavo.
Mariangela Martellotta

Mariangela Martellotta Architetto

Architetto pugliese. Prima di decidere di affacciarsi al nascente settore dell’Ecosostenibilità lavorava nel settore degli Appalti Pubblici. È expert consultant in bioarchitettura e progettazione partecipata. Opera nel settore della cantieristica. È membro della Federazione Speleologica Pugliese.