La nuova Direttiva UE sull’efficienza energetica degli edifici, che cosa cambia?

La Direttiva europea per l'efficienza energetica degli edifici

Il 14 Maggio 2018 è stata approvata dal Consiglio Europeo la revisione alla Direttiva UE sull’efficienza energetica degli edifici alla 2010/31/UE e l’integrazione delle misure  in materia di efficienza energetica dei prodotti. Essa fa parte del pacchetto "Energia pulita" presentato dalla Commissione il 30 novembre 2016. Il provvedimento dovrebbe essere recepito dagli Stati membri entro 20 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Troviamo tante affermazioni ovvie, ma è dubbiosa la sua applicabilità pratica e si percepisce l’odore di alcune importanti lobby.

La nuova Direttiva UE sull’efficienza energetica degli edifici

Secondo quanto dichiarato in una nota stampa della CE:

“La direttiva migliora l'efficienza energetica degli edifici e incentiva la ristrutturazione degli immobili. Tra i suoi obiettivi a lungo termine vi è quello di decarbonizzare l'attuale parco immobiliare europeo, altamente inefficiente. La direttiva promuove ristrutturazioni economicamente efficienti, introduce un indicatore d'intelligenza per gli edifici, semplifica le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria e promuove l'elettromobilità mediante l'istituzione di un quadro per i posti auto destinati ai veicoli elettrici.”

Il tenore di tali affermazioni sembra allo stesso tempo ingiustificatamente trionfalista e tecnicamente naif, come spiegheremo in seguito. Invitiamo dunque ad una attenta disamina del testo della Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici approvato (scaricabile a questo link).

La direttiva europea per l'efficienza energetica degli edifici in pillole.

La direttiva 2010/31/UE sull'efficienza energetica degli edifici in sintesi

Di seguito una sintesi per punti della nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici 2010/31/UE:

  • La priorità degli interventi va data all’aumento dell’efficienza e, in seconda istanza, al ricorso alle energie rinnovabili.
  • I lavori di efficientamento energetico devono includere anche quelli di sicurezza sismica e antincendio.
  • Gli Stati devono prevedere adeguati incentivi e supporto finanziario per i “poveri energetici” e gli affittuari.
  • Si devono eliminare i ponti termici e razionalizzare i sistemi di ventilazione per evitare fenomeni di condensa e muffe.
  • Gli Stati devono incentivare e monitorare la rimozione dell’amianto dai vecchi edifici.
  • Gli interventi non possono limitarsi a potenziare gli isolamenti: è importante inserire nel progetto anche il ricorso a tecniche di architettura passiva.
  • I meccanismi finanziari proposti al comma 1 (pagina 9) come di consueto, lasciano in mano alle banche la decisione. Si raccomanda la creazione di “one-stop-shops” (ESCO?) specializzati in servizi di rinnovazione energetica degli edifici.
  • Gli Stati devono incoraggiare le soluzioni innovative per l’efficientamento energetico degli edifici storici, salvaguardando nel contempo il patrimonio culturale.
  • Gli Stati devono garantire la trasparenza del sistema di certificazione energetica e il monitoraggio degli obiettivi effettivamente raggiunti con gli interventi.
  • Le batterie dei veicoli elettrici potrebbero servire anche come sistema di immagazzinamento di energia per gli edifici.
  • I punti dal 23 al 28 contengono diposizioni specifiche per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, che poco hanno a che vedere con l’efficienza energetica degli edifici.
  • I punti dal 29 al 32 della direttiva UE si riferiscono all’”indicatore di intelligenza dell’edificio” e alle smart grid, elementi cardini -secondo il legislatore- per ottenere risparmi energetici cospicui.
  • I successivi punti, dal 33 al 46, prendono atto dell’inefficacia del sistema di certificazione energetica attuale e la necessità di riordinare i metodi di applicazione e le priorità degli interventi.
  • Nel punto 15b, a pagina 23, sono considerati “generatori di calore”: i bruciatori di qualsiasi tipo o combustibile, le resistenze elettriche e le pompe di calore. Ci chiediamo il perché siano stati esclusi i sistemi solari termici -con o senza concentrazione- e gli scambiatori geotermici a media/alta entalpia. Per quale motivo uno scambiatore di calore che recuperi energia, per esempio da fumi o scarichi civili o industriali, non si potrebbe considerare “generatore di calore”?
  • Alla pagina 38 della direttiva europea, una nuova disposizione riguarda gli edifici non residenziali in cui la potenza termica sia superiore a 250 kW. In tali casi, sarà obbligatorio che tutti siano dotati di sistemi di controllo e automazione, rispondenti ad una serie di specifiche, entro il 2025. Tali sistemi obbligatori devono essere capaci di immagazzinare dati, rilevare fughe o porzioni di impianto operanti fuori regime, avvisare il manutentore preposto dialogare con componenti di impianto e con altri edifici attraverso diverse interfacce di comunicazione, in modo da comparare dati. Giustissimo… in teoria. Nella pratica, almeno in Italia, la maggior parte di tali edifici sono o capannoni prefabbricati privi di isolamento – o quanto meno, con un isolamento sottodimensionato e pieno di ponti termici- e/o dotati di vecchie caldaie a bruciatore atmosferico. Che senso ha dunque investire in sistemi detti smart quando il parco edilizio è un colabrodo termico?

Considerazioni

Sorge spontaneo chiedersi in che pianeta vivano i legislatori europei, o peggio ancora, chi ne abbia tratto profitto personale -accademico e/o economico- nell’elaborazione di concetti così privi di logica come l’”indice di intelligenza degli edifici”.  In un contesto dove milioni di cittadini europei vivono in edifici privi di ogni isolamento minimo e non riescono nemmeno a pagare le crescenti bollette energetiche, al punto che la stessa CE ha istituito un Osservatorio Europeo della Povertà Energetica, allora ci chiediamo che senso abbia sprecare preziose risorse economiche nello sviluppo di un fantomatico, e non meglio definito, indice d’intelligenza dell’edificio”?  E le tanto chiacchierate smart grid dove sono concretamente? Perché, almeno nel paesino del Nord Est italiano dove vive l’autore, ogni volta che c’è un temporale o che fa troppo caldo, la rete ENEL salta, anche per ore. Altra considerazione di buon senso: se l’ENEL non vuole, o non è in grado di fare gli investimenti nelle smart grid, allora perché dovrebbe farli il singolo cittadino? Pertanto, qual è il senso di aver inserito specifiche disposizioni per le auto elettriche, che a eccezione di qualche paese nordico, risultano ancora latitanti dalle nostre strade, poiché inaccessibili per il cittadino medio? Segnaliamo che, secondo dati statistici ACI  e  UNRAE, l’età media dei veicoli italiani è di ben 11 anni. Consideriamo inoltre che le batterie al litio, necessarie per le auto elettriche, non sono facilmente riciclabili e infine che l’Europa non possiede giacimenti di tale elemento.
Possiamo dunque affermare che tale politica supporta solamente  una singola tecnologia con un approccio iniquo:  l’impoverimento del cittadino medio europeo e l’arricchimento delle multinazionali cinesi che controllano l’estrazione e raffinazione del litio.
Invece il biometano è una tecnologia semplice -se non la complicano le inutili regole burocratiche- e pulita, dato che un’auto a metano ha le stesse emissioni di un’auto elettrica; eppure la possibilità di autoprodurre biometano dai propri rifiuti e liquami fognari non è nemmeno menzionata fra le tecnologie da incentivare. In Cina e India ci sono circa 40 milioni di digestori domestici, come mai in Europa la digestione anaerobica è consentita solo in grandi impianti ed è praticamente vietata alle famiglie?

Conclusioni

Desta meraviglia che, nonostante gli encomiabili rimandi alla necessità di combattere la povertà energetica, alla fine il cittadino europeo si troverà costretto da specifiche disposizioni normative ad avvalersi di intermediari: i non meglio specificati “one-stop-shops” e le Banche, come enti finanziari. La nuova direttiva UE sull’efficienza energetica degli edifici non contempla minimamente il diritto all’autosufficienza energetica, inteso come diritto di staccarsi dalle reti pubbliche - fatto vietato esplicitamente dalla legislazione spagnola, virtualmente vietato in Italia mediante una serie di cavilli, e nel limbo legale in altri paesi UE. Invece, la revisione della Direttiva in questione, è palesemente impostata sul vecchio sistema di economia lineare, formato da generazione (più o meno monopolizzata) – trasmissione e infine consumo (da parte di utenti assolutamente passivi, ai quali viene chiesto di spendere di tasche proprie, e subito, per essere in grado di risparmiare energia nei prossimi 10 o 15 anni). Appare sproporzionata l’intenzione di destinare risorse, che si prospettano ingenti, allo sviluppo di edifici e reti intelligenti. Sembra più una forma di tassazione travestita da politica ecologista. Infine, l’inclusione delle disposizioni in materia di auto elettriche ci appaiono decisamente fuori luogo. Le stesse avrebbero dovuto essere inserite in una direttiva sulla mobilità sostenibile. La sostenibilità dell’auto elettrica non è del tutto dimostrata, in quanto il niobio, elemento fondamentale per i supermagneti necessari per fabbricare i motori, è estrememente raro e solo si trova in Cina (si veda La guerra dei lantanidi). Il fatto di promuovere mediante una Direttiva europea una specifica tecnologia ,  ignorando l’autotrazione con biometano, le auto a idrogeno, le batterie bi-elettrolita e altre tecnologie in rapida ascesa, costituisce una palese violazione al principio di neutralità e libera concorrenza, favorendo una soluzione (e un gruppo di aziende) a scapito di altre, errore che viene fatto frequentemente anche dai legislatori e progettisti di bandi pubblici nostrani.

A modo di riflessione finale, invitiamo i lettori a guardare con occhio critico il video pubblicato dall’Europarlamento, con la “loro” visione di come dovrebbero essere costruiti gli edifici:

Una lettura cartesiana del video dell'Europarlamento in merito alla nuova Direttiva europea sull'efficienza energetica degli edifici porta a domandarsi:

  1. Che senso avrebbe nell’area del Mediterraneo l’installazione di serramenti a triplo vetro e 40 cm di isolamento, senza un obbligo di sfasamento d’onda adeguato?
  2. Che senso ha promuovere edifici a energia zero ( i cosiddetti Zero Energy Buildings) o perfino positiva, se tale pareggio o surplus non tiene conto del fattore di simultaneità fra domanda e disponibilità di energia, bensì viene valutato su base annua? Le reti elettriche non sono accumulatori stagionali di energia! E l’Italia non ha il nucleare, quindi non gode di prezzi al kWh stracciati.
  3. Come compatibilizzare la tutela del patrimonio edilizio storico con le nuove stringenti regole di risparmio energetico e adeguamento sismico? E soprattutto: chi paga? L’esempio dell’edificio danese ci sembra naif: si tratta di un edificio senza particolare pregio architettonico, inserito in un contesto palesemente altolocato, in un paese fra i più ricchi e servito in larga misura da reti di teleriscaldamento, che non è soggetto a rischio sismico e dove l’intervento si limita in definitiva a installare un isolamento spinto e a sostituire i serramenti.
  4. Per quale motivo l’Italia dovrebbe accettare gli stessi codici e criteri progettuali del Centro Nord Europa?
Mario Rosato

Mario Rosato Ingegnere

La sua passione sono le soluzioni soft tech per lo sviluppo sostenibile, possibilmente costruite con materiale da riciclaggio. Un progetto per quando andrà in pensione: costruire un'imbarcazione a propulsione eolica capace di andare più veloce del vento in ogni direzione.