DL 63/2013. Le novità della nuova certificazione della prestazione energetica degli edifici

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Quest’estate ha portato nuove disposizioni legislative in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici e precisamente ilDL 63/2013. Vediamo le novità principali contenute nel decreto non solo per gli addetti ai lavori ma soprattutto per i cittadini, per evitare l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative dovute alle disposizioni che trasformano la vecchia certificazione energetica nel caso di vendita o di locazione.

Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione diventa di prestazione

LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE DAL DL 63/2013
Il DL 63 –dopo un iter segnato dall’urgenza per bloccare il procedimento d’infrazione dell’Italia da parte della UE in merito allo scorretto recepimento della Direttiva 2002/91/UE– è stato convertito in legge numero 90 e, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore lo scorso 4 agosto. Sintetizziamo le principali novità del decreto rispetto alla legislazione precedente:

  • sostituzione dell’ACE (Attestato di certificazione energetica) con l’APE (Attestato di Prestazione Energetica);
  • l’APE deve essere allegato a: contratto di vendita, atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;
  • l’APE riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e geometria nonché siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva;
  • nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci –tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali– riportano, oltre alla classe energetica, anche i corrispondenti indici di prestazione energetica degli involucri edilizi e di prestazione energetica globale dell’edificio, o dell’unità immobiliare espressa anche in consumo di energia primaria non rinnovabile;
  • il progettista, o i progettisti –nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche– devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente DL nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti termici;
  • in caso di edifici di nuova costruzione e di edifici soggetti a ristrutturazione importante è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica;
  • gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del DL 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono esclusi solo nel caso in cui –previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del menzionato Codice– il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;

QUANDO E CHI È TENUTO A DOTARSI DELL’APE?
In breve, distinguiamo le figure tenute a presentare l’attestato di prestazione energetica a seconda dei seguenti casi:

  • nuovi edifici: l’APE è a cura del costruttore, sia esso committente o società di costruzione che opera direttamente;
  • edifici esistenti: l’APE è a cura del proprietario dell’immobile nei casi previsti dal DL 63/2013;
  • vendita “sulla carta” o in costruzione: il proprietario deve fornire evidenza, della futura prestazione energetica dell’immobile ancora prima della sua costruzione, mediante l’APE entro quindici giorni dalla richiesta del rilascio del certificato di agibilità;
  • vendita, trasferimento a titolo gratuito, nuova locazione (edifici o unità immobiliari): ove il certificato di prestazione non sia già stato prodotto –conforme alla direttiva 2002/91/EU e in corso di validità– l’APE è a cura del proprietario dell’immobile.
  • In tutti i casi menzionati il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente, o al nuovo locatario, all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
  • edifici aperti al pubblico e utilizzati da pubbliche amministrazioni con superficie superiore a 500 mq: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente DL il soggetto responsabile per la gestione dovrà produrre l’APE e affiggerlo in modo visibile all’ingresso dell’edificio. Dal 9 luglio del 2015 la soglia della superficie sarà dimezzata.

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QUALI CERTIFICATORI SONO ABILITATI ALL’APE?
L’articolo 17 del menzionato DL riguarda la qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili e modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del DLgs 3 marzo 2011 n. 28 e indica il termine (31 ottobre 2013) entro il quale le regioni e le province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione ai Ministeri competenti.

Per ulteriori approfondimenti riguardo le competenze richieste per redigere l’APE e la dichiarazione d’indipendenza dei professionisti, per certificare l’assenza di conflitto d’interesse, rimandiamo ai seguenti decreti: D.P.R. 16/04/2013, n. 74 (impiantistica, conduzione e controllo impianti) e D.P.R. 16/04/2013, n. 75 (criteri di accreditamento dei professionisti e organismi a cui affidare la certificazione energetica).

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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Riportiamo le infrazioni sanzionabili in base al DL 63/2013a seconda dei soggetti interessati nel processo di attestazione delle prestazioni energetiche:

  • Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel DLgs di cui all’articolo 8, comma 1 e 1 –bis (vedasi art.7 del nuovo DL), o un APE degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  • Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  • Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
  • L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  • In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
  • In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
  • In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
  • In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Precisiamo che le regioni e le province autonome, o comunque le autorità competenti che ricevono i documenti (di cui al comma 1 del menzionato DL) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché provvederanno a:

  • istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
  • avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Per concludere segnaliamo che in alcune regioni, dove il catasto energetico on–line è attivo da tempo, si è verificato che il numero delle certificazioni registrate non coincide, per difetto, con quello delle compravendite. A quanto pare, fin’ora, il sistema non ha funzionato correttamente.

Con l’entrata in vigore del DL 63/2013 ci auguriamo nel prossimo futuro che i locatari, ovvero coloro i quali sono tenuti effettivamente a pagare le bollette e a subire gli effetti della mancanza di comfort indoor, conoscendo meglio i loro diritti, possano farli valere in sede di negoziazione.
Solo così potremmo premiare l’edilizia di qualità la quale non necessariamente coincide con elevati standard di lusso o di estetica. Richiedere l’APE è sì un dovere, ma soprattutto è un diritto.

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Scarica il pdf del DL 63/2013




Giovanna Barbaro

Giovanna Barbaro Architetto e Tecnologo

Deve il suo carattere cosmopolita a Venezia, dove si laureò in architettura (IUAV). Dal 2008 europrogettista nei settori green economy e clean tech. Nel 2017 ha realizzato uno dei suoi più importanti sogni: fondare Mobility-acess-pass (MAP), un'associazione no profit per la certificazione dei luoghi pubblici per le persone con disabilità motorie. Tra i suoi hobby preferiti: la fotografia e la scrittura